E-fattura, niente anticipo per le attività del 2019
Ai fini dell’anticipo al 1° luglio prossimo dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400 mila euro, occorre tenere conto del giro d’affari complessivo realizzato nel 2018 per tutte le attività esercitate e tutte le operazioni poste in essere, comprese quelle sottoposte all’obbligo di fatturazione. Di conseguenza, sono automaticamente escluse dall’anticipo le attività iniziate nel 2019, per le quali l’obbligo scatterà, come per i contribuenti «sotto soglia», dal 1° gennaio 2020, salvo assoggettamento volontario. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 47 dell’8 maggio 2019, rispondendo ai dubbi sollevati da più parti in merito alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, del dlgs n. 127/2015, che introducono, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del dpr n. 633/72 (cessioni e prestazioni non sottoposte ad obbligo di fattura) l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri; obbligo che decorre dal 1° gennaio 2020, eccetto che per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro, per i quali è invece anticipato al 1° luglio 2019. In proposito, l’agenzia dichiara che, in mancanza di specifiche previsioni, deve intendersi per volume d’affari quello definito all’art. 20 del dpr n. 633/72, per cui si deve assumere il volume d’affari complessivo del soggetto passivo e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte, senza distinguere quindi tra attività soggette o meno a fatturazione. Di conseguenza, prosegue l’agenzia, ai suddetti fini occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (è da ritenere dunque che non si debba operare alcun ragguaglio ad anno e che occorra tenere conto delle prescrizioni del citato art. 20, che esclude i passaggi interni e le cessioni di beni ammortizzabili). Le attività iniziate nel corso del 2019, pertanto, sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019. Pur in assenza di obbligo, l’agenzia evidenzia infine che è possibile adottare i nuovi adempimenti su base volontaria, in modo da fruire delle semplificazioni ad essi ricollegate: esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi e dall’emissione di scontrini/ricevute fiscali.
Roberto Rosati

