Agevolazioni prima casa, fa fede la Docfa

Lede il principio del legittimo affidamento ingenerato nel contribuente che abbia presentato apposita Docfa secondo le prescrizioni vigenti, l’avviso di liquidazione che gli disconosca l’applicabilità delle agevolazioni prima casa laddove l’ufficio ritenga ancora applicabili i canoni di cui al dm 2 agosto 1969. Lo ha stabilito la Ctr della Lombardia con la sentenza n. 231/15/2019, con cui rigettava l’appello dell’ufficio di Pavia confermando quanto deciso dai giudici della stessa Ctp pavese. Quest’ultima aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione con cui veniva dichiarata decaduta la contribuente dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e richiesta una maggiore imposta di registro per l’anno 2013. L’amministrazione appellante riteneva infatti inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 10 del dlgs 23/2011 applicando, invece, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 1969, trattandosi di acquisto stipulato nel 2013, trascurando, però, quanto nel caso di specie avvenuto con la presentazione di apposita denuncia di variazione da parte della contribuente stessa. La Ctr in primis condivideva l’impostazione assunta dai giudici di Cassazione (Cass. 3360/2017) secondo cui in materia di imposta di registro, per i trasferimenti immobiliari antecedenti all’1/1/2014, i presupposti per la revoca dell’agevolazione della «prima casa» per gli immobili considerati di lusso sulla base dei parametri stabiliti dal dm 2 agosto 1969 permangono alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 10, comma 1, lett. A), dlgs 23/2011 (che invece ha previsto l’esclusione dall’agevolazione solo se l’abitazione è iscritta in categoria Al A8 o A9). Successivamente la commissione dava però rilievo ai principi di collaborazione, affidamento e buona fede a cui sono improntati i rapporti tra p.a. e contribuente, in merito al fatto che l’immobile acquistato, proprio a ridosso del periodo di decorrenza della nuova normativa, era oggetto di denuncia di variazione catastale con classamento in categoria A2 e subito dopo veniva reso oggetto dell’atto di trasferimento. Poiché alcuna contestazione proveniva dall’amministrazione rispetto a quanto dichiarato dalla parte con la Docfa in merito al classamento dell’immobile in A2, la revoca del beneficio prima casa appare contraria al principio del legittimo affidamento. Una volta ricevuta la denuncia l’ufficio avrebbe quantomeno dovuto verificare ed eventualmente proporre osservazioni alla nuova classificazione non di lusso dell’abitazione.
Nicola Fuoco
(…) La Commissione tributaria provinciale di Pavia, accoglieva il ricorso avanzato da E. B. avverso l’avviso di liquidazione concernente la decadenza delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per l’anno 2013 (…).
Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Pavia, eccependo l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 10 del dlgs 23/2011 e l’applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 1969, trattandosi di acquisto stipulato nel 2013; rilevava che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente dirimente la circostanza dell’avvenuta classazione dell’immobile in A/2, che escludeva a priori la qualificazione di immobili di lusso e determinava la legittimità della fruizione delle agevolazioni fiscali;(…)
L’appello è infondato. La Commissione ritiene di condividere le motivazioni della sentenza impugnata: se è vero che da ultimo la Suprema corte (cfr. Cass. 3360/2017) ha statuito che in materia di imposta di registro, per i trasferimenti immobiliari antecedenti al 1 gennaio 2014, i presupposti per la revoca dell’agevolazione della «prima casa» per gli immobili considerati di lusso sulla base dei parametri stabiliti dal dm 2 agosto 1969 permangono alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 10, comma 1, lett. A), dlgs 23/2011 (che invece ha previsto l’esclusione dall’agevolazione solo se l’abitazione è iscritta in categoria Al A8 o A9), occorre; tuttavia, considerare nella fattispecie in esame l’applicazione dei principi di collaborazione, affidamento e buona fede. Orbene, in data 5/9/2013 l’immobile in oggetto era stato oggetto di una denuncia di variazione catastale con classamento nella categoria A2; in data 13/9/2013 veniva acquistato l’immobile e l’atto di mutuo veniva sottoscritto in data 10/12/2013, quindi immediatamente a ridosso del periodo di decorrenza della nuova normativa.
Il Docfa non era oggetto di contestazioni od osservazioni da parte dell’Amministrazione (…). La revoca dei benefici della prima casa e l’avviso di riliquidazione delle relative imposte di registro ed ipocatastali appaiono, dunque, lesivi dell’affidamento ingenerato nel contribuente dall’attribuzione della classificazione A2 dell’immobile, avvenuta a ridosso dell’entrata in vigore della nuova normativa, nonché del principio di correttezza e buona fede in quanto, una volta ricevuto il Docfa, l’Amministrazione avrebbe dovuto quanto meno riservarsi di verificare le caratteristiche dell’immobile e, tenuto conto della complessiva metratura dichiarata – superiore ai mq 234 -, avrebbe dovuto specificare che la nuova classificazione come abitazione non di lusso poteva valere solo per il futuro ai fini della nuova normativa e non del dm del 1969, ancora applicabile al momento della ricezione del Docfa.(…)

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