Banche dati del fisco, diritti
a 360° per il contribuente
Pagina a cura
di Antonio Ciccia Messina
La privacy chiede al fisco di essere trasparente, esatto e completo. Anche l’amministrazione tributaria rientra nel campo di applicazione del regolamento Ue sulla protezione dei dati («Gdpr») e il Gdpr chiede ai titolari del trattamento di rispettare il principio di trasparenza (articoli 5 e 12). Non a caso sul sito dell’Agenzia delle entrate si trova l’atto di informazione (detto anche informativa) che dettaglia i diritti di accesso/rettifica/integrazione accordati dal Gdpr all’interessato/cittadino/contribuente (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/agenzia/informativadatipersonali).
Più trasparenza, certo. Ma questo non significa interferenza su procedimenti pendenti e neppure abuso del diritto di accesso (richieste ripetitive e infondate).
Ma più trasparenza significa argine contro lo strapotere dell’intelligenza artificiale: il contribuente deve sapere se un algoritmi deciderà delle sue sorti fiscali. Ma vediamo di analizzare l’informativa privacy dell’Agenzia delle entrate per evidenziare come esercitare i propri diritti.
Accesso. Dall’atto di informazione reperibile sul sito risulta che il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate, con sede in Roma. L’agenzia delle entrate si avvale di un responsabile esterno del trattamento e cioè di Sogei S.p.a, che è il partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Vediamo i diritti che l’informativa elenca a favore degli interessati.
Il primo diritto è quello di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati trattati e di verificarne l’utilizzo.
Il diritto è particolarmente penetrante in quanto l’articolo 15 del Regolamento Ue 2016/679 ammette l’interessato a conoscere quali dati vengono trattati e le finalità per le quali i dati vengono trattati.
I più grossi problemi interpretativi si pongono a questo livello.
In effetti occorre tenere conto delle leggi che disciplinano l’anagrafe tributaria o l’anagrafe dei conti bancari.
Si tratta di ambiti nei quali, come per il resto per tutta la pubblica amministrazione, vige il segreto d’ufficio.
Peraltro la giurisprudenza, soprattutto quella recente, non ha ritenuto che l’amministrazione fiscale sia, in quanto tale, esclusa dagli obblighi di trasparenza e dagli obblighi di accesso.
Tanto è vero che sentenze, anche della Corte costituzionale (n. 460/2000) hanno affermato che il segreto d’ufficio cede a ragioni difensive, non solo in un giudizio in corso, ma anche in un procedimento disciplinare (Consiglio di stato n. 3003/2016).
I giudici amministrativi si sono, poi, occupati più volte della questione della accessibilità dei dati dell’anagrafe dei conti bancari, mediante richieste di accesso ai documenti amministrativi svolte da coniugi per ottenere notizie dell’altro coniuge da utilizzare in un contenzioso di separazione o divorzio.
I giudici si sono pronunciati favorevolmente (ma non unanimemente), dalla sentenza del Consiglio di stato n. 2472/2014 (contraria Consiglio di stato 3461/2017) fino alla più recente Tar Campania n. 6455/2018.
In queste sentenze si afferma il seguente principio: le norme sull’anagrafe dei conti non prevedono affatto che queste informazioni, una volta riversate nell’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzate «unicamente» dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, limitandosi a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l’azione di contrasto all’evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell’eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.
Dunque, per risolvere la questione della ostensibilità di tali dati occorre riferirsi alle norme che disciplinano i vari tipi di accesso, e tra questi l’accesso previsto dal Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy.
Peraltro se queste sentenze, e ce n’è più di una, hanno dato la possibilità di dare i dati di una persona a un terzo, a maggior ragione debbono valere le norme che consente a una persona di avere i propri dati.
Si torna, dunque, alle norme sulla privacy e all’informativa privacy dell’Agenzia delle entrate, che si colloca nel quadro tratteggiato della possibile applicazione degli istituti di accesso anche all’amministrazione tributaria.
Si comprende, quindi, perché l’informativa privacy dell’Agenzia delle entrate indichi il diritto dell’interessato di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati trattati e di verificarne l’utilizzo.
Ovviamente il diritto di accesso non è un diritto assoluto e si deve tenere conto dell’articolo 24 della legge 241/1990, nel cui comma 1, lett. b), si dice che il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari: si noti che la norma garantisce che non ci siano interferenze pendente il procedimento tributario, ma non esclude a priori l’accesso alla documentazione fiscale e tributaria.
Anche l’articolo 23 del regolamento Ue 2016/679 e l’articolo 22-decies del Codice della privacy non escludono di per sé le amministrazioni fiscali e tributarie dall’ambito di applicazione dell’accesso disciplinato dall’articolo 15 del citato regolamento Ue 2016/679.
D’altra parte il diritto di conoscere quali dati siano in possesso dell’amministrazione finanziaria diventano cruciali se si fanno strada, come si stanno facendo strada, strumenti di verifica tributaria basati sul metodo di «data mining» e sull’uso dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi.
A fronte dell’utilizzo di queste tecniche, il cittadino/contribuente deve avere una serie irrinunciabile di diritti e cioè:
– il diritto di sapere quali dati vengono trattati,
– la logica del funzionamento dell’algoritmo, e poi
– il diritto di partecipare al procedimento,
– di chiedere l’intervento umano e, infine,
– il diritto di contestare la decisione, totalmente o parzialmente, automatizzata.
La catena dei diritti mette in evidenza quanto sia cruciale e vitale il diritto di accesso. Non appaia strano, poi, che la normativa sulla privacy finisca per estendere il diritto di accesso. Non deve apparire strano perché la normativa sulla privacy, in realtà, è una normativa che assicura la «protezione dei dati». Se si leggono il regolamento Ue 2016/679 e il dlgs 196/2003 da questo punto di vista, si comprenderà che per proteggere i miei dati io devo avere diritto a conoscere chi sta usando i miei dati, quali dati sta usando e che trattamenti sta facendo. In sostanza il diritto di accesso è la principale barriera del controllo sull’attività delle amministrazioni nell’epoca della digitalizzazioni e dell’intelligenza artificiale.
Diritto di rettifica. L’atto di informazione privacy dell’Agenzia delle entrate prosegue assicurando altri diritti. Si tratta del diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti. In via residuale, nei casi indicati dal regolamento, e fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, l’informativa privacy dell’agenzia delle entrate elenca la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento. Infine l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare, è anche consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Modalità. L’atto di informazione privacy dell’Agenzia delle entrate indica i recapiti per l’esercizio dei diritti e i dati di contatto del Dpo, cioè del Responsabile della protezione dei dati.
Per chiedere l’accesso/rettifica/integrazione dei dati si può anche usare il modulo predisposto dal garante della privacy. Attenzione alle richieste petulanti o peggio all’abuso del diritto di accesso. In base all’articolo 12 del regolamento Ue 2016/679, se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese oppure rifiutare di soddisfare la richiesta.
Istanza al titolare del trattamento. Per chiedere l’esercizio dei diritti al titolare del trattamento si può usare il modello predisposto dal Garante.
Il modello, a proposito del diritto di accesso, specifica la possibilità di ottenere una copia dei dati. Il modello accorpa, però, la richiesta di copia dei dati e la richiesta di altre informazioni.
Si ricordi, a tale proposito, che si tratta di due oggetti distinti. Tanto per spiegarsi, in ipotesi di profilazione, l’interessato ha il diritto di avere sia copia del proprio profilo (risultato della profilazione) che delle informazioni generali sul procedimento astratto di profilazione.
Il modello contiene i campi relativi al diritto di oblio (bisogna indicare i motivi a base della richiesta di cancellazione), alla richiesta di attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell’interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali, al diritto di limitazione del trattamento.
Quanto ai tempi di risposta, si ricordi che per fornire riscontro, il titolare del trattamento deve farlo senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento; il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all’interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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