La difesa tributaria diventa 4.0
di Andrea Bongi
Se il Fisco punta tutto sui dati della super anagrafe tributaria allora la difesa e la tutela del contribuente deve passare per l’accesso preventivo ai suoi dati. Solo potendo conoscere quali sono le informazioni che lo riguardano, che sono affluite nell’anagrafe dei rapporti finanziari e nelle altre banche dati che compongono l’anagrafe tributaria, il contribuente potrà impostare una efficace azione di prevenzione e pianificazione fiscale. La necessità di accedere ai propri dati è ancor più pressante dopo la lettura dell’atto di indirizzo delle politiche fiscali 2019-2021, emanato dal ministro Tria il 30 aprile e dalla bozza di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sull’attuazione delle analisi del rischio di evasione per gli anni 2014 e 2015. Su quest’ultimo documento l’Agenzia ha ottenuto anche un preventivo via libera, seppur condizionato con alcuni paletti, da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
Se gli accertamenti del futuro saranno sempre più basati sul ricorso a selezione di posizioni a rischio tramite l’utilizzo di algoritmi che utilizzeranno le risultanze dell’anagrafe tributaria, per il contribuente si pone la necessità di avere contezza ciò che l’amministrazione finanziaria conosce sulla sua posizione. L’esercizio del diritto di accesso agli atti contenuti nell’anagrafe tributaria potrà consentire al contribuente di far correggere o modificare i dati e le informazioni errate o non esaustive. E che nelle banche dati del fisco ci siano falle ed errori è la stessa amministrazione finanziaria a riconoscerlo.
Nel citato documento di indirizzo si pongono quali obiettivi da perseguire sia «… le azioni di presidio delle banche dati dell’amministrazione finanziaria, in linea con le normative in tema di protezione dei dati personali e per garantire l’attuazione delle misure di cybersecurity», sia la necessità di migliorare il sistema informativo della fiscalità, con particolare attenzione alla qualità delle informazioni di natura catastale (tallone d’Achille della nostra anagrafe tributaria).
L’accesso agli atti dell’anagrafe tributaria da parte dei contribuenti potrebbe dunque diventare una delle principali azioni di difesa e di tutela da intraprendere già nell’immediato. Solo conoscendo dati e informazioni che il fisco possiede, il contribuente potrà impostare una possibile linea difensiva contro potenziali accertamenti e perseguire quelle linee di compliance fiscale, soprattutto dichiarativa, che la stessa amministrazione finanziaria intende sostenere.
La necessità di conoscere i propri dati nasce dal fatto che gli stessi vengono fatti affluire in anagrafe tributaria non solo dallo stesso contribuente ma soprattutto da terzi soggetti quali: banche e assicurazioni, sostituti d’imposta, liberi professionisti, enti vari ecc.
La direttiva antievasione del ministro dell’economia. Nell’atto di indirizzo delle politiche fiscali per il triennio 2019-2021 il Mef ha messo nero su bianco l’importanza strategica dell’utilizzo dei dati contenuti nella c.d. super anagrafe tributaria. L’implementazione dei dati a disposizione del Fisco deriva sia dall’afflusso delle informazioni che i soggetti obbligati devono far arrivare nell’archivio dei conti correnti a seguito delle disposizioni contenute nel dl 201 del 2011, sia per effetto dell’entrata in vigore del modello 730 precompilato.
Oltre a tali due fonti di implementazione delle banche dati del fisco, il ministro fa più volte riferimento anche ad altre due strumenti: la fatturazione elettronica e i nuovi indicatori di affidabilità fiscale.
Secondo le suddette linee di indirizzo occorre potenziare le metodologie e gli strumenti tecnologici a sostegno della lotta all’evasione per favorire la tax compliance, e per acquisire informazioni rilevanti finalizzate a controlli mirati nei confronti dei contribuenti che presentano indici di pericolosità fiscale.
Quest’ultima, si legge nell’atto del 30 aprile scorso, potrebbe scaturire anche dall’utilizzo dei dati acquisiti dalle fatture elettroniche trasmesse dai contribuenti tramite il sistema di interscambio (Sdi). I dati delle fatture elettroniche dovranno essere infatti utilizzati per effettuare scelte mirate circa le modalità di controllo da effettuare a seconda del livello di rischiosità fiscale che verrà attribuito al contribuente.
Provvedimenti Ade su utilizzo super anagrafe dei rapporti finanziari. Dopo il primo provvedimento del 31 agosto 2018 relativo alle società di persone e di capitali, l’Agenzia delle entrate ha richiesto il via libera al Garante della privacy per l’utilizzo della super anagrafe dei conti correnti anche nei confronti delle persone fisiche. I periodi d’imposta che verranno passati al setaccio sono il 2014 ed il 2015.
Scorrendo le bozze dei provvedimenti emerge chiaramente che la selezione delle posizioni dei contribuenti a rischio verrà effettuata attraverso un apposito «modello» ovvero una funzione matematica che verificherà la coerenza fra le disponibilità finanziarie dei contribuenti persone fisiche con «…le fonti di entrata e di uscita agli stessi riconducibili, qualificate sulla base degli elementi in possesso dell’amministrazione finanziaria».
Dunque sarà un algoritmo che, grazie all’utilizzo delle risultanze dell’anagrafe dei conti correnti e di tutte le altre informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, dirà all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza quali sono i contribuenti da sottoporre a controllo.
Il parere del Garante privacy del 29 aprile 2019. Chiamato a esprimere il proprio parere circa l’utilizzo dei dati presenti in anagrafe tributaria con le modalità sopra ricordate, il Garante, con provvedimento del 29 aprile scorso, ha sostanzialmente avallato le procedure che l’amministrazione finanziaria intende intraprendere.
Il parere prevede però che alcune importanti precisazioni ovvero che nei provvedimenti attuativi delle nuove modalità di utilizzo dell’anagrafe tributaria in chiave antievasione vengano espressamente richiamate, anche in forma sintetica, le misure di garanzia a tutela dei contribuenti interessati.
Fra queste troviamo: le apposite misure di sicurezza per minimizzare i rischi di accesso non autorizzati; appositi controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate (l’algoritmo non può essere lasciato solo…); applicazione delle garanzie al trattamento dei dati personali e obbligo di preliminare convocazione del contribuente selezionato al quale dovranno essere fornite «adeguate informazioni» sulle procedure utilizzate.
Considerazioni finali. A tutela del Fisco del prossimo futuro che intende usare gli algoritmi per selezionare i contribuente da sottoporre a verifica fiscale è urgente la necessità di una parità delle armi. Alle informazioni che possiede l’amministrazione finanziaria deve poter avere accesso ogni singolo contribuente quale titolare delle informazioni stesse. Ecco perché i diritti previsti nel c.d. Gdpr diventano fondamentali anche nell’ambito dell’assistenza e della difesa tributaria.
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