Ici, va provata l’unitarietà di immobili
Laddove un accertamento Ici colpisca diverse unità immobiliari che il contribuente asserisca essere unitarie e utilizzate come medesima abitazione principale usufruendo dell’agevolazione fiscale ex dl n. 93/2008, andrà dallo stesso provato documentalmente che i due immobili costituiscano la stessa unità abitativa. È quanto osservato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 541/2019, pronunciandosi sul gravame proposto dal comune di Roma contro la sentenza con cui la Ctp romana aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso avvisi di accertamento Ici relativi a diverse annualità. La questione presentata da parte ricorrente e condivisa dai primi giudici atteneva il fatto che, mentre l’ufficio contestava la debenza del tributo rispetto a due distinte unità immobiliari, il contribuente invocava che le due fossero da individuare come unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Pur fornendo la prova del fatto che i due appartamenti fossero collegati e fruissero di una medesima linea di utenze, il comune, dal canto suo, eccepiva che, catastalmente, le due rimanevano distinte e quindi autonomamente assoggettabili. Inoltre, laddove fosse stato provato che le stesse costituissero un’unica abitazione avrebbe dovuto poi verificarsi se il nuovo appartamento sarebbe rientrato o meno nella categoria di lusso, per la quale le agevolazioni prima casa vanno escluse. La Commissione a questo punto osservava che anche l’utilizzo di più unità immobiliari adibite a prima casa non esclude l’applicazione su ciascuna di esse dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale. Ciononostante, sostenere una siffatta legittima applicazione sulla base della unicità delle due unità abitative non basta a garantire quel regime di esenzione perché occorre dar prova effettiva che i due immobili fossero un tutt’uno. Nemmeno era onere dell’ente fornire tali specifiche dal momento che lo stesso aveva operato rifacendosi ai dati catastali dai quali tale unitarietà non risultava. Tale prova del presupposto per fruire delle agevolazioni, più volte esaminata dalla Cassazione (ex multis Cass. 6711/2015), in ossequio ai principi sull’onere della prova ex art. 2697 c.c., non veniva fornita né in primo né in secondo grado, mancando documentazione che rappresentasse l’unitario utilizzo degli immobili nonché ogni atto, anche nelle more del giudizio eventualmente inoltrato, con cui il contribuente comprovasse di essersi attivato per procedere alle dovute variazioni catastali. Per tali motivi la Ctr non poteva che accogliere l’appello.
Benito Fuoco
Roma Capitale propone appello avverso la sentenza (…) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto (…) avverso gli avvisi di accertamento relativi all’imposta Ici dovuta per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, sugli immobili di sua proprietà (…). Con il ricorso introduttivo il contribuente aveva chiesto l’annullamento degli accertamenti impugnati in quanto sosteneva che le due unità immobiliari, sebbene catastalmente distinte, formano un unico appartamento adibito ad abitazione principale, e pertanto l’imposta Ici non era dovuta; a sostegno, ricordava che i due appartamenti sono collegati da un arco aperto in una parete ed utilizzano un’unica utenza elettrica e per la fornitura del gas. La Commissione provinciale ha accolto il ricorso (…) Con i motivi di appello Roma Capitale chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza e dichiararsi dovuto l’importo complessivo portato dagli avvisi di accertamento (…) lamentando che le due unità immobiliari, in quanto catastalmente distinte, erano assoggettabili autonomamente a imposta; e che ancora a oggi la parte appellata non ha adempiuto all’obbligo di provvedere alla loro fusione ai fini fiscali (…) con conseguente inapplicabilità dell’aliquota agevolata e della detrazione per l’abitazione principale.(…)
Sennonché nel caso di specie, la circostanza dedotta dal contribuente ai fini di sostenere di avere diritto alla agevolazione, e cioè quella che le due unità abitative in realtà costituirebbero un unico appartamento, dotato di un’unica utenza elettrica e per la fornitura del gas, non risulta in alcun modo dimostrata; nessuna documentazione, di alcun tipo, è stata infatti prodotta a sostegno di tale assunto. Ciò posto, è ben noto e pacifico che per fruire di una esenzione o agevolazione di imposta occorre fornire una prova rigorosa del relativo presupposto, trovando applicazione la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., richiamato espressamente in alcune pronunce della Cassazione in materia di esenzioni/agevolazioni Ici (vedi Cass. n. 27165 del 2011) (…) ciò nel caso in esame non è avvenuto, né in primo grado, né in questa sede di appello, non avendo il D. F. provato che l’unità immobiliare di cui all’interno 9, per la quale Roma Capitale, con l’atto impugnato, ha applicato l’aliquota ordinaria, sia tutt’uno con l’altra unità immobiliare, quella di cui all’interno 10, per la quale invece è stata riconosciuta l’aliquota spettante per l’abitazione principale. E si ribadisce non era certo onere di Roma Capitale fornire la prova che le due unità immobiliari di proprietà di D.F. non costituiscono un unico appartamento (…) essendo corretta l’affermazione della stessa Roma Capitale che in materia l’ente impositore si deve attenere ai dati risultanti in catasto, come avvenuto in concreto anche nella specie. (…)

