Atti impositivi, rileva solo il contenuto oggettivo
L’Agenzia: non contano i motivi di ricorso Cassazione in disaccordo
Se viene impugnata una cartella di pagamento avente a oggetto l’omesso pagamento delle imposte dichiarate, la controversia non può essere definita, anche qualora il contribuente abbia eccepito l’intervenuta decadenza del potere del Fisco.

Le Entrate ribadiscono così che la nozione di atto impositivo, ai fini dell’ammissibilità della sanatoria, deve essere riguardata sotto il profilo esclusivamente oggettivo, senza che rilevino i motivi di ricorso. Anche se il contribuente contesti la stessa esistenza del potere del Fisco.

L’individuazione dell’atto impositivo costituisce uno degli aspetti più complessi della definizione agevolata. Nella circolare 6 del 2019, l’agenzia ha confermato che, a tale scopo, non rileva la denominazione formale dell’atto (accertamento, cartella o avviso di liquidazione) ma il suo contenuto sostanziale. Così, per esempio, una cartella emessa ai sensi dell’articolo 36 bis Dpr 600/1973, nella parte in cui rettifica gli oneri deducibili indicati dal contribuente, è atto impositivo.

Nella stessa circolare 6, inoltre, si afferma che se il contribuente impugna una cartella deducendo il vizio di notifica dell’accertamento presupposto, la controversia può essere definita. Questo perché l’oggetto della controversia non riguarda la cartella ma il difetto di notifica dell’atto impositivo.

Nella giurisprudenza della Cassazione, invece, c’è un orientamento piuttosto consistente secondo cui, per quanto riguarda l’argomento in esame, bisognerebbe guardare anche ai motivi di ricorso (sentenza 1158/2019). Ne consegue che risulta definibile una lite in cui il contribuente abbia comunque dedotto vizi propri dell’atto e/o eccezioni attinenti al merito della pretesa. Al riguardo, con formula non priva di grande ambiguità, la Corte distingue le controversie «effettive» (definibili) da quelle «apparenti» (non definibili).

A prescindere da questa distinzione, tuttavia, si è dell’avviso che la lite sia sanabile ogni volta che il contribuente si sia avvalso del diritto di emendare in sede contenziosa la dichiarazione tributaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis del Dpr 322/1998. Si pensi ad esempio all’impugnazione di una cartella, emessa sempre in sede di liquidazione della dichiarazione, motivata dall’assenza dell’autonoma organizzazione ai fini Irap, nonostante l’avvenuta compilazione del relativo quadro del modello di riferimento. In questo caso, sebbene l’oggetto del ricorso sia un atto liquidatorio, la controversia ha ad oggetto l’accertamento del rapporto d’imposta.

La grande difficoltà di perimetrare con precisione la nozione di atto impositivo dovrebbe peraltro indurre il legislatore, in futuro, ad abbandonare del tutto questa limitazione oggettiva, così come avvenuto con l’articolo 11 del Dl n. 50/2017.

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