Prende forma il catalogo delle irregolarità definibili
Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Il catalogo di irregolarità formali definibili in via agevolata prende forma. In attesa dell’annunciato documento di prassi di parte dell’Agenzia delle entrate in tema di definizione ex art. 9 dl 119/2018, è possibile trarre alcune utili indicazioni dalle risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito in occasione della videoconferenza organizzata dal Cndcec.
La definizione delle irregolarità formali. L’art. 9 del dl 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le irregolarità formali commesse fino al 24.10.2018, attraverso il pagamento di una somma pari a euro 200,00 per singolo periodo d’imposta. Come precisato dal successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo scorso, gli importi dovuti possono essere versati in unica soluzione entro il prossimo 31 maggio, oppure in due rate di pari ammontare, la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 2 marzo 2020. È poi opportuno ricordare che il perfezionamento della procedura prevede, oltre al pagamento di quanto dovuto, anche la rimozione delle irregolarità oggetto di sanatoria entro il termine di versamento della seconda rata. Qualora, all’interno di un singolo periodo d’imposta per il quale sia stato versato l’importo di euro 200,00 risultino rimosse solo alcune irregolarità formali, la definizione agevolata opera solo per queste e non per eventuali altre non rimosse, a meno che tale rimedio non sia possibile o necessario avuto riguardo al ai profili di violazione formale, oppure sussista un giustificato motivo per cui il contribuente non abbia proceduto in tal senso (in questa seconda fattispecie, il contribuente viene «rimesso nei termini» per effettuare la rimozione a seguito dell’invito da parte dell’ufficio).
Il concetto di irregolarità formale. Da quanto sopra scritto, è di tutta evidenza come sia centrale la nozione di irregolarità formale contenuta nell’art. 9 co. 1 dl 119/2018, che non deve rilevare sulla determinazione della base imponibile, né incidere sul pagamento del tributo. Si noti che l’ambito oggettivo è significativamente diverso da quello delle c.d. «violazioni meramente formali» di cui all’art. 6 co. 5-bis dlgs 471/97 per le quali non è prevista la punibilità. Queste ultime infatti devono avere una sorta di duplice requisito che può così essere riassunto: I) non devono arrecare pregiudizio all’azione di controllo e II) non incidono sulla determinazione della base imponibile, del tributo e del pagamento dello stesso.
L’elenco delle violazioni definibili. Dal punto di vista operativo, si deve però notare come in alcuni casi sia difficile individuare la natura formale o sostanziale di una determinata violazione, con la conseguente incertezza circa la possibilità di accedere all’istituto definitorio. A questo riguardo, tuttavia proprio nel corso della videoconferenza dell’ultimo 7/5/2019, l’Agenzia delle entrate ha annunciato un documento interpretativo al proposito; tuttavia, alcune anticipazioni erano già state fornite precedentemente: si pensi alla risposta all’interpello n. 101 dell’ 8 aprile 2019, riguardante un caso di irregolarità attinente le dichiarazioni d’intento, oppure la fattispecie relativa all’errata applicazione dell’inversione contabile di cui ai commi 9-bis1, 9-bis2 dell’art. 6 del dlgs 471/1997, menzionata dal provvedimento del 15 marzo scorso.
Le risposte dell’Agenzia. In questo solco devono dunque iscriversi due risposte che l’Agenzia ha fornito in occasione della citata videoconferenza. La prima concerne il caso del cessionario che intenderebbe definire ai sensi dell’art. 9 dl 119/2019 le violazioni di cui all’art. 6 co. 8 dlgs 471/97 per le quali al 24/10/2018 era pendente il giudizio dinanzi alla commissione tributaria di primo grado (in attesa di fissazione dell’udienza). In tale situazione, l’Agenzia conferma che questa violazione rientra nel novero di quelle formali, rammentando altresì la necessità di procedere (qualora si opti per la definizione agevolata) alla rimozione dell’omessa o irregolare fatturazione secondo le modalità in proposito previste rispettivamente dalle lettere a) e b) del co. 8 art. 6 dlgs 471/97, per poi procedere alla registrazione del documento, verificando inoltre se vi siano i termini per operare la detrazione Iva. Il contribuente può tuttavia optare anche per la definizione della lite pendente secondo quanto disposto dall’art. 6 dl n. 119/2018, applicando gli abbattimenti per i casi di «sanzione non collegata al tributo». La seconda risposta riguarda la violazione per mancata indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi (cfr. art. 8 co. 3-bis dlgs 471/1997) in relazione alla quale, nel caso prospettato, erano stati respinti i ricorsi di primo e di secondo grado: in siffatto contesto, il contribuente aveva aderito alla definizione delle irregolarità formali rimuovendo le stesse prima della discussione in Cassazione, mentre l’ufficio aveva già iscritto a ruolo le sanzioni. L’Agenzia delle entrate conferma che tale violazione rientra nell’ambito di quelle sanabili, ed evidenzia come gli effetti della definizione agevolata validamente perfezionata prevalgano sui provvedimenti di irrogazione delle sanzioni con sentenza Ctr non passata in giudicato.

