L’immobile non idoneo salva i benefici prima casa
Ok alle agevolazioni fiscali prima casa se il contribuente già possiede un immobile nello stesso comune, purché acquistato senza benefici e non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare. L’impossibilità di adibire il fabbricato pre-posseduto ad abitazione deve essere verificata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità) sia in senso soggettivo (struttura inadeguata per dimensioni o caratteristiche qualitative). Ad affermarlo è la 6ª sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 13118/19, depositata ieri. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un contribuente, al quale l’Agenzia delle entrate aveva notificato il recupero dei benefici per l’acquisto della prima casa. Ciò aveva comportato l’accertamento delle maggiori imposte di registro e ipo-catastali, nonché la maggiore imposta sostitutiva sul mutuo contratto per finanziarie l’operazione. A parere dell’ufficio, il soggetto non aveva diritto agli sgravi previsti dal dpr n. 131/1986, in quanto già proprietario di un altro immobile nel medesimo comune. Rifacendosi sia all’ordinanza n. 203/2011 della Consulta sia ad alcuni precedenti di legittimità (sentenze nn. 10925/2003 e 10925/2003), gli ermellini ribadiscono tuttavia che il possesso di un altro immobile «non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa». Per salvaguardare il beneficio è necessario che il primo fabbricato sia stato «acquistato senza agevolazioni» e che, «per qualsiasi ragione, sia inidoneo per le ridotte dimensioni a essere destinato ad abitazione». Da qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio della causa alla Ctr Lombardia, che dovrà ora conformarsi al principio di diritto espresso.

