Sole sanzioni definibili gratis

di Fabrizio G. Poggiani


A costo zero la definizione agevolata delle liti pendenti per sole sanzioni. Stessa situazione anche nel caso in cui la Cassazione ha rinviato al giudice di merito per la rideterminazione delle sole sanzioni.


Con la circolare 10/E del 15 maggio, l’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni sulla corretta applicazione della disciplina inerente alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui agli artt. 6 e 7, del dl 119/2018, convertito con modificazioni nella legge 136/2018 (si veda ItaliaOggi di ieri). Tra i più interessanti si riscontrano quelli concernenti la presenza delle sole sanzioni, anche in presenza di una sentenza della Cassazione che ha giudicato sui tributi ma che rinvia alla commissione di merito per la determinazione delle sanzioni. In tal caso, come in presenza di una controversia avente ad oggetto soltanto le sanzioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che la lite possa essere inquadrata tra quelle riconducibili al comma 3, secondo periodo, dell’art. 6, posto che per effetto del giudicato formatosi su sanzioni e interessi, l’oggetto della controversia riguarda esclusivamente l’irrogazione delle dette sanzioni collegate al tributo integralmente versato, con la conseguenza che la stessa può essere definita senza alcun pagamento, anche nell’ipotesi in cui, con l’ultima pronuncia giurisdizionale, sia stata accolto l’appello dell’ufficio.


Ulteriore caso concerne quello relativo alle sanzioni per omessa regolarizzazione delle fatture, di cui al comma 8, dell’art. 6, dlgs 471/1997; in tal caso la lite può essere definita con il pagamento, alternativo, del 15% del valore della controversia (come fissata dal comma 2, art. 12, dlgs 546/1992) in caso di soccombenza dell’ente impositore o del 40% negli altri casi. Tralasciando le casistiche meno ricorrenti, pare opportuno evidenziare anche il caso riferibile alle liti aventi per oggetto gli avvisi di liquidazione per la registrazione degli atti giudiziari; per l’agenzia, testualmente, questi avvisi, che spesso non sono da ritenere esclusivamente aventi natura liquidativa, non è possibile accedere alla definizione agevolata, di cui all’art. 6 del dl 119/2018, avendo una mera funzione di riscossione del tributo, in funzione della registrazione dei citati atti giudiziari.


Nel caso in cui l’agenzia è risultata parzialmente vittoriosa nei primi due gradi di giudizio è possibile definire con il pagamento del 15% del valore della controversia, ai sensi della lett. b), comma 2 del citato art. 6.


Con una recente risposta (n. 141), l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che, dagli importi dovuti per la definizione agevolata, possono essere scorporati anche quelli concernenti i ravvedimenti «improduttivi» e, in questo documento di prassi, precisa ulteriormente che, in ossequio a quanto sancito dal comma 9, dell’art. 6 di riferimento, gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall’ufficio, in seguito alla sentenza favorevole al contribuente, possono essere ulteriormente scomputati dalle somme dovute per accedere alla sanatoria, tenendo comunque presente che l’accesso alla definizione non produce la restituzione delle somme già versate, sebbene eccedenti a quanto dovuto per la definizione della controversia. Sempre a proposito dei versamenti già eseguiti, l’agenzia, con riferimento alla «rottamazione degli interessi», di cui ai commi 618-624, dell’art. 1, della legge 147/2013, precisa che, qualora il contribuente decida di definire in via agevolata la controversia sulla parte non interessata alla detta rottamazione, lo stesso non potrà procedere con lo scomputo dall’importo lordo dovuto delle somme a suo tempo versate per la richiamata rottamazione. Vale la pena segnalare, inoltre, la risposta concernente le controversie sospese dai giudici di prima facie, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che per le Entrate possono essere definite con il versamento del 90% del valore delle stesse. Infine, nella definizione, di cui all’art. 7, dl 119/2018, riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del Coni, il contribuente deve procedere con un versamento modulato riguardo alle pendenze in giudizio (40% della lite e 5% delle sanzioni e interessi, 10% della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi e 50% della lite e 10% delle sanzioni e degli interessi), tenendo conto, ai fini dell’importo lordo dovuto, degli interessi accertati ovvero, per mera semplificazione, come indicati nell’avviso di accertamento, anche se determinati fino alla data di emissione dell’atto.

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