Le sentenze aprono all’opzione
Non preclude la sostitutiva neppure la norma a favore delle Onlus dettata nel 2014
L’applicazione della cedolare secca, anche ai contratti di locazione in cui il conduttore risulta un esercente attività d’impresa o un professionista, è stata oggetto di numerose pronunce da parte dei giudici di merito. La giurisprudenza risulta concorde nel ritenere applicabile tale regime anche alle locazioni in cui il conduttore agisce come imprenditore o professionista.

I precedenti

Tra le ultime, si registra la 825/1 del 5 aprile scorso, con la quale la Ctp di Bari (si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio scorso) ha stabilito che i presupposti per la legittima applicazione della cedolare secca sono fondamentalmente due: che la locazione dell’unità immobiliare abitativa avvenga per un reale uso abitativo e che il (solo) locatore sia una persona fisica non esercente attività d’impresa, arte o professione. I giudici della Ctp di Bari hanno espressamente rappresentato di non condividere le prese di posizione delle Entrate – riportate nelle circolari 26/E/2011 e 11/E/2016 – con le quali sono stati equiparati (in maniera illogica, secondo la Ctp) i locatori, che non devono agire nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, ai conduttori per i quali, invece, nessuna disposizione prevede una simile preclusione. La pronuncia si pone nel solco di un orientamento consolidato (in tal senso, tra le altre, le sentenze 754/19 del 27 febbraio 2017 della Ctr Lombardia, la 800/1 del 31 maggio 2017 della Ctr Liguria e la 117/3 del 16 febbraio 2018 della Ctr Umbria).

Pur fondandosi su un ragionamento diverso, la sentenza 370/1 del 24 ottobre 2017 della Ctr Umbria ha confermato la possibilità di optare per la cedolare secca nel caso di conduttori esercenti attività d’impresa, arte e lavoro autonomo. Il ragionamento della Ctr Umbria si fonda sul fatto che il comma 6-bis dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011, unico riferimento alla natura del conduttore, sarebbe applicabile solo nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro che provvedono a sublocare a studenti universitari o a mettere a disposizione dei Comuni le unità immobiliari abitative. Tale disposizione normativa, che potrebbe far pensare a una volontà del legislatore di escludere dalla cedolare secca le locazioni ove i conduttori risultino esercenti attività d’impresa, arte o lavoro autonomo, deve essere piuttosto ricondotta – per i giudici umbri – alla volontà di chiarire che, anche nelle ipotesi di sublocazioni effettuate nei confronti di studenti, con carattere transitorio e a canone agevolato, è comunque concessa la possibilità di optare per la cedolare secca.

L’opzione «unilaterale»

Infine, nella sentenza 7/2 del 20 gennaio 2016, la Ctp di Terni, è stato altresì affermato che, essendo l’opzione per l’applicazione della cedolare secca rimessa soltanto alla figura del locatore, ciò risulta una conferma sul fatto che la condizione dell’assenza dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni va verificata solamente in capo al locatore stesso e non certo anche in capo al conduttore, che di fatto subisce la scelta del locatore.

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