la contestazione
No alla cedolare
con inquilini società
Negli ultimi tempi si registrano numerosi atti emessi dall’agenzia delle Entrate volti a rettificare il trattamento impositivo delle locazioni abitative nelle ipotesi in cui i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca e i conduttori risultano esercenti attività d’impresa, in quanto, secondo gli uffici (in linea con le circolari 26/E/2011 e 12/E/2016), la condizione soggettiva del conduttore è rilevante ai fini dell’applicazione della cedolare secca alla pari di quella del locatore.
la normativa
Nessun requisito richiesto
dal decreto 23/2011
La norma non individua alcuna condizione di tipo soggettivo per il conduttore, ma solo per il locatore (che non deve effettuare la locazione nell’attività d’impresa o lavoro autonomo). La norma fissa anche una condizione oggettiva: si deve trattare di unità abitative locate ad uso abitativo. Il comma 6-bis dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 che, secondo l’Agenzia, conferma indirettamente la necessità che il conduttore non sia un’impresa o professionista, ha ampliato solo la condizione oggettiva.
LA GIURISPRUDENZA
Trend di merito
pro contribuente
La giurisprudenza di merito (tra le ultime la sentenza 825/1/2019 della Ctp di Bari), con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che i presupposti per la legittima applicazione della cedolare sono che la locazione dell’unità immobiliare abitativa avvenga per un reale uso abitativo (condizione oggettiva) e che il solo locatore sia una persona fisica non esercente attività d’impresa, arte o professione (condizione soggettiva), mentre non assume rilievo la natura del conduttore.

