Iper ammortamento, restano ferme le regole fiscali. L’aiuto non incide
Per la determinazione del costo del bene «iper» ammortizzabile restano ferme le regole fiscali. Come precisato dalla circolare 4/E/2017, infatti, il costo del bene agevolabile è assunto «al lordo» di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi. Pertanto, se a fronte dell’investimento sono erogati contributi pubblici in conto impianti, gli stessi, non impattano sull’agevolazione. In particolare, laddove si sia utilizzato il metodo «indiretto» di contabilizzazione, ossia il contributo è stato imputato al conto economico nella voce A.5 «altri ricavi e proventi» e, quindi, rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di «risconti passivi», la maggiorazione va calcolata sul costo al «lordo» del contributo. Così, per esempio, per un bene iper ammortizzabile di costo pari a 50.000 (acquistato nel 2018), con coefficiente di ammortamento pari al 20% (ridotto a metà per il primo anno) e contributo in conto impianti pari 8.000, l’ammortamento contabile è pari a 5.000 (50.000 x 10% – primo anno; alla fine del primo esercizio si ricorda poi che l’importo del contributo è riscontato) mentre la maggiorazione deducibile è pari a 7.500 euro (50.000 x 150% x 10%). Nel caso in cui si sia utilizzato il metodo «diretto» di contabilizzazione del contributo ossia i contributi sono portati a «riduzione» del costo del bene, si procede in modo diverso. Così, riprendendo l’esempio precedente, per un bene di costo pari a 50.000 e contributo pari 8.000, una volta rilevato l’acquisto e ridotto il costo del bene per un ammontare pari al contributo ricevuto, al 31 dicembre l’ammortamento contabile si determina sul costo di 42.000 euro, deducibile fiscalmente. La «maggiorazione», invece, è da calcolare sul costo al lordo del contributo e resta pari a 7.500 euro (50.000 x 150% x 10%). Ne consegue che il sistema di contabilizzazione scelto per il contributo non influenza in alcun modo l’ammontare deducibile della maggiorazione. Ai fini dell’investimento «iper» ammortizzabile si ricorda che assumono rilevanza anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui dall’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir: tra questi vi rientrano anche quelli relativi alle piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso il sito aziendale. Per l’individuazione dei suddetti oneri accessori, la stessa risoluzione 152/E/2017 rimanda a quanto previsto dall’Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. Quest’ultimo individua, a puro titolo esemplificativo i seguenti oneri: costi di progettazione; trasporti; dazi su importazione; costi di installazione; costi ed onorari di perizie e collaudi; costi di montaggio e posa in opera; costi di messa a punto. Sempre in materia di «oneri accessori» rilevanti ai fini del costo «iper» ammortizzabile, nella citata risoluzione 152/E/2017, viene precisato che i costi relativi alle «piccole opere murarie», nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di «costruzioni» immobiliari ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

