Prescrizione breve
per interessi e sanzioni
Se per i crediti tributari portati da cartelle di pagamento prodromiche a una intimazione, impugnata dal contribuente, può essere sostenuto il termine decennale di prescrizione, rilevato dai giudici come non ancora decorso, lo stesso non avviene con riguardo alle sanzioni agli stessi sottese, per le quali vale invece il termine breve quinquennale. È ciò che ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Latina con la sentenza n. 386/06/2019 (presidente Costantino Ferrara, relatore Scalesse Giovanni Paolo). Alla ricorrente era pervenuta una intimazione di pagamento che riportava diverse cartelle relative a versamenti ancora dovuti, per annualità pregresse, di imposte per circa 50 mila euro comprese sanzioni e interessi. Principale motivo di doglianza della parte era l’asserita prescrizione intervenuta per i crediti vantati dalle cartelle asseritamente notificate dall’agente della riscossione di Latina oltre i cinque anni prima. Quest’ultimo provava la regolarità delle notifiche degli atti esattoriali presupposti all’intimazione impugnata, indicando, per ciascuno, il procedimento di notifica seguito, rappresentando, poi, l’assoluta infondatezza della eccezione di prescrizione di quei crediti. La Commissione, valutando in primis la tempestività del ricorso avverso l’intimazione, osservava come lo stesso non fosse stato notificato, oltre che all’Agenzia delle entrate Riscossione, agli altri enti impositori, pertanto la questione relativa al trascorso termine di prescrizione per la riscossione dei crediti oggetto dell’atto impugnato non poteva che riguardare solo l’attività del concessionario costituitosi. Con riferimento all’analisi di quelle cartelle, la Ctp aderiva a quell’orientamento di Cassazione che sostiene che per le pretese erariali in esse contenute debba valere il termine decennale. Ciò non vale, tuttavia, per le sanzioni sottese a ciascuna di quelle cartelle, per le quali, invece, la Commissione ha ritenuto spirato il termine breve quinquennale di prescrizione. Pur non operando il suddetto termine breve, con riferimento ai tributi, lo stesso vale invece per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie come previsto dalla stessa Cassazione (Cass. ord. n. 12715/2016) che ha stabilito che fuori dei casi di definitività dovuta a un accertamento con provvedimento giurisdizionale irrevocabile, l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni e interessi, non hanno carattere unitario. Il termine di prescrizione per interessi e sanzione è di cinque anni, mentre per l’obbligazione principale è decennale.
Benito Fuoco
La sig.ra C. R., tramite proprio difensore tecnico, proponeva ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento, con il quale l’Agente della riscossione intimava il versamento della somma di euro 49.846,65 risultante dagli importi delle cartelle elencate nell’atto. Nel ricorso, precisava, che l’atto di intimazione annoverava mancati pagamenti di imposte, sanzioni, e interessi riferiti a iscrizioni a ruolo notificate negli anni precedenti. Motivava una serie di presunte illegittimità dell’atto derivante dalla modalità della notifica ed evidenziava la prescrizione del credito vantato per le cartelle notificate oltre i cinque anni. Chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato per assenza delle motivazioni addotte e per decadenza dei termini di riscossione. (…) Si costituiva l’Agenzia della riscossione ed evidenziava gli effettivi carichi delle cartelle, ritenendo pretestuosi i motivi di doglianza relativi alla illegittimità dell’atto. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva Equitalia Servizi di riscossione spa, e riteneva destituita di fondamento la contestazione relativa alla nullità del provvedimento per difetto di titolo, in quanto i tributi erano ben conosciuti dalla parte a seguito della regolare notifica delle cartelle. Elencava le varie notifiche indicando anche la persona che aveva ricevuto gli atti. Per questo riteneva non corrette le censure relative alle cartelle essendo già spirati i termini per la impugnativa.(…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento. Il Collegio prende atto del contenuto del ricorso, riguardante le sole pretese di contenuto tributario, che fonda soprattutto per i trascorsi termini prescrizionali delle pretese erariali stante l’inesistenza delle cartelle quali atti prodromici alla Intimazione stessa. (…)
Motivo da valutare si presenta la richiesta di riconoscimento della prescrizione delle cartelle emesse da oltre un quinquennio. Tale valutazione può essere fatta solo con il riferimento alle pretese dell’Agenzia delle entrate, in considerazione della mancata chiamata degli altri enti impositori per la presentazione di eventuali notifiche interruttive dei termini prescrizionali. I diritti camerali scontano la prescrizione decennale. In tale quadro il Collegio ritiene di poter considerare prescritte le sanzioni inserite nelle cartelle notificate da oltre un quinquennio. Tale valutazione scaturisce dagli orientamenti emersi da varie sentenze della Corte di cassazione che hanno definitivamente chiarito i termini decennali della validità della pretesa contenute nelle cartelle esattoriali, a meno delle sanzioni che si prescrivono in cinque anni. (…) Per le considerazioni esposte, la Commissione ritiene di accogliere parzialmente il ricorso ritenendo non dovute le somme richieste a titolo di sanzione nelle suindicate cartelle.(…)

