Tari, le semplificazioni gonfiano il saldo di fine anno
La riforma impone di usare le aliquote dell’anno prima fino al 1° dicembre
Problemi di cassa per gli enti e per i contribuenti sul maxi-conguaglio
Il disegno di legge sulle semplificazioni approvato in prima lettura dalla Camera porta in realtà alcune complicazioni per i tributi locali. Complicazioni che rischiano di diventare presto legge se il Ddl confluirà come emendamento nel decreto crescita.

La prima novità è lo spostamento dei termini di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre; la norma non specifica la decorrenza, e quindi potrebbe essere applicabile da quest’anno se il decreto entrasse in vigore prima del 30 giugno.

Le ragioni di questo spostamento appaiono oscure, visto che per chi assiste i contribuenti la scadenza del 30 giugno permetteva di cumulare diversi adempimenti, quali la compilazione dell’F24 Imu/Tasi, la dichiarazione dei redditi e così via. Prevedere un adempimento sotto Natale appare un’inutile complicazione per contribuenti e consulenti fiscali.

Più che una complicazione, invece, sembra un vero e proprio pasticcio la norma che riscrive, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari. È ora previsto che le delibere diverse da quelle relative ad Imu, Tasi, addizionale Irpef (per le quali era già previsto un obbligo di invio) e imposta di soggiorno, debbano essere inviate al Mef e «acquistano efficacia dalla data di pubblicazione» sul sito ministeriale, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre. Fin qui, nessun problema. Ma poi l’articolo 19 del Ddl prevede che per questi tributi i versamenti «la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato».

Per la Tari questo vuol dire che se il Comune fissa nell’anno due rate, ad esempio maggio e novembre, la tassa deve essere pagata utilizzando le tariffe dell’anno precedente, mentre il conguaglio avviene l’anno successivo. È evidente che così operando si chiede, illegittimamente, al bilancio comunale di anticipare risorse proprie, perché la fattura del gestore andrà comunque pagata nell’anno. Il tutto si può risolvere fissando l’ultima rata Tari dell’anno nel mese di dicembre.

Più complicata è l’applicazione della disposizione con riferimento all’imposta di pubblicità ed alla tassa di occupazione di suolo pubblico che si pagano entro il 31 gennaio, salvo proroga stabilità dal Comune.

Non si comprende se la nuova disposizione si applichi anche a questi tributi e cosa succede se il Comune ha prorogato la scadenza originaria fissata dalla legge. Un bel caos. Per l’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco è previsto che i regolamenti e le delibere abbiano effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale.

È prevista poi l’esenzione Tasi (dal 2022) per gli immobili merce e la cancellazione (dal 2020) degli obblighi di dichiarazione, o comunicazione, per gli immobili concessi in comodato e per gli immobili locati a canone concordato, complicando così, e non di poco, l’attività di controllo che comunque deve essere posta in essere dal Comune.

Infine l’articolo 37 prevede la possibilità di negare, con norma regolamentare, il rilascio di nuove autorizzazioni relative ad attività commerciali o produttive, come pure il rinnovo e «la permanenza in esercizio» ai soggetti che non sono in regola col pagamento di tutti i tributi locali.

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