Errori formali, sanatoria possibile anche per gli operatori finanziari
Citati solo i casi di violazioni su risposte a indagini o su errata trasmissione dati
Sono incluse le irregolarità che sono state compiute entro il 24 ottobre 2018
La circolare 11/E/19 ha confermato la possibilità di accedere alla sanatoria delle violazioni formali per le irregolarità o omissioni compiute entro il 24 ottobre 2018 dagli operatori finanziari per i quali è molto facile incorrere, per errori procedurali, in violazioni suscettibili di ostacolare l’accertamento, ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sulla liquidazione e pagamento dell’imposta. Il comma 3 dell’articolo 9 del Dl 119/18 (come pure il provvedimento del 15 marzo 2019) prevede che la regolarizzazione si perfeziona:
con il versamento di un importo di 200 euro per ciascun anno che si intende regolarizzare entro il prossimo 31 maggio;
con la rimozione delle irregolarità o omissioni da effettuare, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.
In un’elencazione non esaustiva, la circolare cita in realtà solo le violazioni di cui all’articolo 10 del Dlgs 471/97 che riguarda i casi di omessa o tardiva risposta alle indagini finanziarie e di violazione degli obblighi inerenti la trasmissione di dati da parte degli intermediari finanziari all’Anagrafe dei rapporti finanziari. L’articolo 10 è peraltro richiamato anche da altre norme, come quelle sulla trasmissione di dati imposte dal sistema Facta-Crs (legge 95/15) e sulla dichiarazione stragiudiziale di terzo (articolo 75-bis del Dpr 602/73). Ma vi sono altre tipologie di comunicazione degli intermediari finanziari con caratteristiche simili come:
quelle previste per le operazioni di mutuo, per i contratti di leasing e per le operazioni effettuate mediante carte di credito, le cui sanzioni sono stabilite dall’articolo 13 del Dpr 605/73;
gli obblighi di segnalazione nel quadro SO del modello 770 delle operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, previste dall’articolo 10 del Dlgs 461/97 e dotate di uno specifico regime sanzionatorio;
l’autonoma sanzione per l’omessa indicazione dei nominativi dei percipienti nel 770;
la sanzione fissa dovuta nel caso in cui il compenso non sia stato dichiarato modello 770, ma la ritenuta sia stata versata (articolo 2, comma 3, Dlgs 471/1997)
Le sanzioni
La circolare 11/E annovera fra gli elementi caratteristici delle violazioni formali il fatto che per esse il legislatore abbia previsto sanzioni amministrative pecuniarie «entro limiti minimi e massimi o in misura fissa». Questa definizione non dovrebbe escludere dalla sanatoria il monitoraggio da parte degli intermediari, dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1 Dl 167/90), la cui violazione è sanzionata in modo molto pensante dall’articolo 5 del decreto stesso (dal 10 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata senza limiti minimi e massimi). La sanzione, infatti non è commisurata alla liquidazione o al pagamento di imposte, ma all’importo dell’operazione non segnalata. D’altro canto, sfuggirebbe la logica dell’esclusione tenuto conto anche del fatto che è interesse dell’Agenzia che l’intermediario sia incentivato trasmettere i dati eventualmente omessi entro il 2 marzo prossimo. Fermo restando che la legge è chiara nell’escludere, dal lato del contribuent,e qualsiasi sanatoria con riferimento alle violazioni del quadro RW.
Per quanto riguarda l’individuazione degli anni per cui versare la sanzione, tenuto conto del fatto:
che in base all’articolo 20 del Dlgs 472/97, l’atto di contestazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno dopo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi;
che alcune violazioni sono commesse in sede di presentazione di dichiarazioni annuali con l’effetto che nell’F24 va indicato l’anno di riferimento della dichiarazione;
che altre non sono riferibili ad alcun periodo d’imposta e quindi nel modello F24 si deve indicare l’anno solare in cui l’infrazione è stata commessa; gli anni interessati dalla sanatoria dovrebbero quelli compresi fra il 2014 e il 2018.
Anche se la circolare 11/E afferma, stranamente, che possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, come se vi fosse una proroga della decadenza dell’Amministrazione anche per le violazioni commesse nel 2013 e non solo, come sancito dall’articolo 9, comma 6 del Dl 119/18 per quelle commesse fino al 31 dicembre 2015. Infine si è detto che la sanatoria si perfeziona solo se l‘intermediario rimuove – per ciascun periodo d’imposta – tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Tuttavia, in base al provvedimento del 15 marzo 2019, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte delle Entrate (ad esempio mediante una lettera di compliance).
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