Frode fiscale
Prima casa
pignorabile
di Debora Alberici
Nell’ambito di un’inchiesta penale per frode fiscale la prima casa dell’indagato è sequestrabile anche dopo il decreto Fare. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sent. n. 22581 del 23/5/2019, ha respinto il ricorso di un imprenditore romano. L’uomo era finito sotto inchiesta perché sospettato di fatture soggettivamente false. Era quindi scattata la misura contra la quale la difesa si è opposta senza successo di fronte al Tribunale delle libertà della Capitale e poi al Palazzaccio. Per la terza sezione penale, che ha respinto tutti i motivi presentati dal legale, «la disposizione di cui all’art. 52, comma primo, lettera g), del dl 21/6/2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della «prima casa» del debitore, non trova applicazione nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’abitazione dell’indagato». Tale decisione, dicono a chiare lettere i Supremi giudici, potrebbe anche essere oggetto di revisione critica da parte di questo collegio poiché (come è già stato evidenziato per il pignoramento del quinto delle retribuzioni anche per i sequestri preventivi) dovrebbe valere il limite dell’aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione. La ratio della norma non risulta, del resto, diversa dal pignoramento del solo quinto delle retribuzioni: «In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti – nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto – nell’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall’art. 2 della Costituzione».

