Iva sulla scia del concordato

di franco ricca


Ha natura concorsuale il credito erariale per l’Iva divenuta esigibile in costanza della procedura, ma relativa ad un’operazione effettuata precedentemente: l’imposta resasi esigibile all’atto dell’incasso del credito, pertanto, dovrà formare oggetto di riparto secondo le regole della par condicio creditorum. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 164 di ieri, 28 maggio 2019, in relazione al caso di una società che negli anni 2012-2013 aveva effettuato prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici, fatturandole in regime di esigibilità differita ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del dpr n. 633/72. A seguito dell’ammissione della società al concordato preventivo, l’azione di recupero dei crediti derivanti dalle predette prestazioni veniva proseguita dal liquidatore giudiziale, il quale otteneva il pagamento negli anni 2017 e 2018. In una situazione normale, il pagamento delle fatture determina l’esigibilità (e il conseguente versamento all’erario) dell’Iva; l’interpellante rappresentava però che, nella fattispecie, il versamento dell’imposta in prededuzione potrebbe ledere il principio della parità dei creditori. Al riguardo, l’Agenzia ha preliminarmente osservato che secondo l’art. 111 della legge fallimentare, come modificato dal dlgs 169/2007, rientrano nella nozione di crediti «prededucibili» – distinti da quelli «concorsuali» – i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. La prededucibilità si ricollega quindi, alternativamente, alla specifica previsione normativa, all’elemento cronologico o all’elemento funzionale. 


Per quanto riguarda l’esigibilità dell’Iva, essa designa il diritto dell’erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento, nella fattispecie coincidente con il pagamento del corrispettivo da parte dell’ente pubblico cessionario o committente, a favore del cedente o prestatore. Altra cosa è il momento di effettuazione dell’operazione, che rimane ancorato al verificarsi degli eventi previsti dalla legge: consegna o spedizione dei beni, emissione della fattura ecc. 


Di conseguenza, la fattura ad esigibilità differita si considera definitiva in ogni suo aspetto. 


Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che i principi statuiti dalla Cassazione con riguardo all’Iva sulle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti poi caduti in procedure concorsuali valgano anche, specularmente, per le prestazioni rese da tali soggetti. 


Pertanto, poiché le prestazioni in esame si considerano effettuate al momento di emissione della fattura, il credito erariale della relativa Iva non può essere considerato sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, anche se il pagamento si è verificato dopo l’apertura della procedura. Tale debito, di natura concorsuale, sarà pertanto pagato in sede di riparto rispettando l’ordine di distribuzione stabilito dalla legge. Sul piano operativo, il responsabile della procedura dovrà presentare le dichiarazioni integrative per gli anni 2017 e 2018, in relazione all’incasso dei crediti e alla conseguente esigibilità dell’Iva, segnalando all’amministrazione che l’Iva indicata in dette dichiarazioni si riferisce ad operazioni effettuate anteriormente alla procedura concordataria ed è quindi soggetta a riparto.

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