Rimborsi fiscali con prove forti

di Debora Alberici*


I rimborsi erogati ai contribuenti non possono essere dimostrati dal fisco con le sole interrogazioni dell’anagrafe tributaria.


A questa interessante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14546 del 28 maggio 2019, ha accolto il ricorso di un istituto di credito che aveva chiesto di incrociare i dati dell’ufficio con i tabulati della Banca d’Italia. 


La Ctp e la Ctr di Roma avevano ritenuto che all’amministrazione fosse sufficiente pescare fra i dati dell’anagrafe tributaria per provare l’avvenuto pagamento.


La difesa della contribuente ha invece sostenuto, di fronte ai giudici del Palazzaccio, che le risultanze dell’interrogazione dell’anagrafe tributaria non possiedono i requisiti per assurgere al rango di prova, per la possibilità di errori di trascrizione insita nei sistemi telematici.


Il Collegio di legittimità ha aderito a questa tesi: premesso che l’onere di provare l’estinzione di un’obbligazione di pagamento spetta al debitore, – si legge in uno dei passaggi chiave delle motivazioni – la sentenza della Ctr ha fatto espressamente dipendere la rilevanza probatoria degli ordini di pagamento desunti dalle risultanze dell’Anagrafe tributaria dalla ritenuta assenza di prove documentali dirette, in ciò richiamando il contenuto della relazione redatta dalla G.d.F.


Ma per i Supremi giudici, la Ctr non ha indicato, in modo adeguato e coerente, attraverso un puntuale e analitico confronto con gli elementi di valutazione forniti dalle parti, attraverso quale percorso logico argomentativo la stessa sia pervenuta ad attribuire alle risultanze degli accertamenti demandati alla G.d.F., o ad eventuali altri elementi di cognizione, un significato del tutto diverso sul piano probatorio da quello sopra illustrato, tale da asseverare la raggiunta conclusione circa l’oggettiva impossibilità di acquisire prova diretta dei pagamenti erogati alla contribuente in ragione della ritenuta indisponibilità «materiale e giuridica» degli elementi probatori in capo all’Agenzia.


Per tutti questi motivi la Cassazione ha ritenuto motivata in modo insufficiente la sentenza della Ctr alla quale ha dunque rimesso il caso affinché venga riconsiderato da un’altra sezione. 


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