Richieste di note di debito, no e-fattura

Giulia Provino

Le note di debito richieste dai clienti non sono gestite dal Sistema di interscambio (Sdi), se non nei casi espressamente previsti dal legislatore (disposti nel Dpr n.633 del 1972). Lo ha affermato l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 172, pubblicata ieri, in materia di fatturazione elettronica di sconti e abbuoni.


Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, modificato dal successivo provvedimento prot. n. 107524 del 29 aprile 2019, da un lato stabilisce che le regole tecniche stabilite per le fatture elettroniche «sono valide anche per le note emesse in seguito alle note di credito o di debito», dall’altro «Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di note di debito non sono gestite dal Sdi». Dunque, nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo Sdi esclude qualsiasi «richiesta» (da intendersi come documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa (ad esempio, le note di debito «anomale» del cessionario/committente , emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi). 


Infine, per l’Agenzia è possibile utilizzare le «note di debito» dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra Sdi) ai fini delle imposte

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