Condomini non consumatori
Pagine a cura
di Gianfranco Di Rago
Di nuovo in discussione la parificazione del condominio a consumatore. Mentre da un lato prosegue il dibattito sul riconoscimento della personalità giuridica, che il mese scorso ha registrato un importante intervento da parte delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 10934/2019), dall’altro si sono recentemente succeduti una serie di provvedimenti giurisdizionali di merito che negano la possibilità di applicare al condominio la normativa di favore di cui al Codice del consumo, sul rilievo che quest’ultimo non potrebbe essere qualificato come persona fisica. E così il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 16 gennaio scorso, ha ritenuto inammissibile il c.d. piano del consumatore proposto da un condominio per difetto del necessario presupposto soggettivo, mentre il Tribunale di Milano, con ordinanza dell’1 aprile 2019, ha ritenuto opportuno rimettere la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, cui quindi spetterà pronunciarsi in merito. Le ricadute applicative di tale decisione potrebbero essere numerose e importanti, dall’individuazione del giudice territorialmente competente per le cause che coinvolgano il condominio all’applicazione delle ulteriori forme di tutela previste dalla legislazione speciale a tutela dei consumatori.
La natura giuridica del condominio. Si tratta di una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza e che può sintetizzarsi nella domanda se il condominio possa considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la risposta negativa a detto quesito, ritenendo che il condominio sia un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti. La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità «di una sia pur attenuata personalità giuridica». Esempio rilevante di questo filone interpretativo sono quelle decisioni di merito, richiamate da ItaliaOggi Sette, che hanno ammesso la pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dell’art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Tuttavia, come anticipato, con la recentissima sentenza n. 10934/2019, le medesime sezioni unite hanno nuovamente escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto.
Il condominio è un consumatore? Nonostante i contrasti interpretativi esistenti in ordine alla natura giuridica del condominio, e forse proprio a causa di essi, la giurisprudenza ha invece fornito una risposta sostanzialmente univoca alla domanda se al condominio dovesse applicarsi la normativa a tutela dei consumatori. Infatti, secondo la ricostruzione giuridica maggiormente seguita, poiché nella contrattazione con i terzi l’amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali dovrebbero essere considerati consumatori, in quanto nello specifico persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, gli effetti dei relativi contratti andrebbero sempre riferiti direttamente a questi ultimi (principio da ultimo riaffermato dalla Suprema corte nella sentenza n. 10679/2015). Tuttavia sulla questione si sono recentemente sollevate delle voci fuori dal coro, sia in dottrina che in giurisprudenza. Lo scorso gennaio il tribunale di Bergamo, nel respingere il reclamo presentato da un condominio avverso il decreto di inammissibilità del c.d. piano del consumatore emesso dal giudice delegato della relativa procedura di indebitamento, ha ribadito che nella specie mancava il requisito soggettivo di cui all’art. 6 della legge n. 3/2012, ritenendo che la definizione di consumatore non si possa allargare a un ente collettivo quale è il condominio, in quanto non riconducibile a una persona fisica.
L’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia. Analogo e più articolato ragionamento è stato quindi portato avanti nella più recente ordinanza del tribunale di Milano, adito nella veste di giudice dell’esecuzione. Nella specie un condominio era infatti stato fatto oggetto di una procedura di esecuzione forzata per non aver corrisposto l’intero ammontare della somma transattivamente pattuita in sede di mediazione in favore di una società fornitrice (il verbale contenente l’accordo di conciliazione, come è noto, ha efficacia di titolo esecutivo, come previsto dall’art. 12 del dlgs n. 28/2010). In sede di opposizione all’esecuzione il condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore, aveva quindi evidenziato come in realtà il debito fosse stato soddisfatto, essendovi divergenza soltanto sulla misura degli interessi. La società creditrice, infatti, pretendeva che gli stessi fossero conteggiati al tasso di mora previsto dal contratto iniziale, mentre il condominio aveva conteggiato gli interessi al tasso legale e riteneva la clausola contrattuale inapplicabile, in quanto superata dall’accordo di conciliazione (con efficacia novativa).
A fronte di ciò il tribunale aveva sollevato d’ufficio la questione della natura vessatoria della clausola in questione, sul presupposto che il condominio potesse essere equiparato a un consumatore, invitando le parti a prendere posizione sul punto. Il giudice, riepilogando ampiamente il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema, nell’ordinanza con la quale ha operato la sospensione del procedimento e la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha avuto quindi modo di evidenziare come la nozione comunitaria (e nazionale) di consumatore abbia riguardo alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Secondo il tribunale di Milano, sia che lo si qualifichi come ente di gestione sia che lo si reputi dotato di un’autonomia soggettiva rispetto ai singoli condomini, permane «la difficoltà di considerare il condominio quale persona fisica e, pertanto, quale consumatore», anche alla luce della nozione restrittiva di tale categoria che emerge dall’esame della giurisprudenza comunitaria.
Pur ritenendo che tale ultima considerazione dovrebbe portare a una soluzione negativa della questione, il tribunale ha ritenuto opportuno investire della questione il giudice europeo per via di un residuale dubbio sul fatto che la distinzione tra persona fisica e giuridica «rischia di non ricomprendere situazioni soggettive (peraltro esistenti solo in alcuni ordinamenti degli stati membri) che sfuggono a una simile e rigida dicotomia». È infatti possibile che soggetti non esattamente riconducibili all’una o all’altra delle due categorie possano trovarsi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista tale da giustificare una tutela (sostanziale e processuale) idonea a sostituire a un equilibrio tra le parti solo formale un equilibrio reale e una eguaglianza sostanziale». Di qui la decisione di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva n. 93/13/Cee osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di persona fisica e di persona giuridica, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa sia quanto al potere di informazione.
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