Interessi tributari meno cari

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di Alessandro Felicioni


Dal primo luglio scendono al 2,68% gli interessi di mora sulle cartelle esattoriali; il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019 fissa il saggio annuo sulla base dei rendimenti medi delle attività finanziarie e determina le somme da pagare in caso di ritardo nel versamento di quanto iscritto a ruolo. Così, per chi non ha aderito alla rottamazione, che esclude il pagamento degli interessi di mora, il debito aumenterà più lentamente.


È l’art. 30 del dpr n. 602/1973 a prevedere che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente sulla base della media dei tassi bancari attivi. L’art. 13 del dlgs n. 159/15 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Prima del provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare era stata fissata al 3,01% in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2018.


Nel corso degli anni il tasso degli interessi di mora è andato, via via diminuendo, specchio fedele dell’evoluzione finanziaria del Paese. 


Gli interessi di cui si tratta sono solo quelli che maturano una volta emessa la cartella di pagamento. La norma stabilisce che «decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25 comma 2, ovvero il termine per il pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora». Gli interessi, quindi scattano dal sessantesimo giorno ma retroagiscono anche al periodo in cui il contribuente non era inadempiente. Non si parla, insomma, dei cosiddetti interessi da ritardata iscrizione a ruolo, che decorrono dalla data di scadenza di un pagamento, all’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate. Le due tipologie di interessi sono collegate al tributo e non possono sovrapporsi, pena una sorta di anatocismo erariale non ammissibile. Ciò significa che gli interessi di mora sulla cartella esattoriale saranno calcolati sulla sola imposta dovuta, a nulla rilevando le sanzioni e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, anch’essi facenti parte della cartella di pagamento.


La diversa natura dei due tipi di interessi è evidente tant’è che anche nell’ambito della definizione agevolata gli stessi sono trattati diversamente. Nella rottamazione, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti, al pari dell’imposta mentre gli interessi di mora vengono stralciati, al pari delle sanzioni.


L’altra voce della cartella di pagamento è quella relativa agli oneri di riscossione (aggio), ossia alla remunerazione spettante al concessionario per la riscossione. Tale importo è determinato in percentuale delle somme riscosse (tutte) e aumenta dopo il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale. La percentuale è del 3% se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica e sale al 6% se il pagamento è successivo. Anche qui, negli anni, la percentuale è scesa costantemente.


Esistono altre tipologie di interessi tributari che si applicano alle diverse fattispecie previste dall’ordinamento in caso di tardivi pagamenti, rateizzazioni o, nel caso in cui sia l’erario a dover corrispondere somme al contribuente, a seguito di rimborsi erogati oltre il termine previsto.


La complessa struttura degli interessi tributari si sarebbe già dovuta semplificare. L’art. 13 del dlgs. 159/2015 aveva stabilito che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Mef avrebbe dovuto emanare un decreto per stabilire «la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1», ovvero di un «tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo» da determinarsi «possibilmente (sic…) in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento». Decreto tuttora non pervenuto.


Così gli interessi tributari restano legati alle diverse misure e ai diversi provvedimenti di determinazione. I tassi variano dal 3,5% annuo relativamente agli interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale, e per rateazione delle somme dovute in pagamento in conseguenza di attività di liquidazione e controllo formale al 4% per gli interessi per rateazione delle somme in pagamento, e per ritardata iscrizione a ruolo delle imposte dirette. Si passa invece al 4,5% con riferimento agli interessi per dilazione di pagamento. Infine, con riferimento alle somme dovute dal fisco al contribuente gli interessi sui rimborsi sono fissati al 2% annuo con maturazione, in alcuni casi, semestrale.

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