Notifiche via Pec irrituali, intimazione ko

Laddove alcun argomento a sostegno della legittimità di una notifica a mezzo Pec di un atto di intimazione venga dedotto dal concessionario sia in merito alla provenienza dell’atto sia in relazione alla sua autenticità e conformità all’originale, la suddetta notifica telematica non può dirsi correttamente avvenuta imponendo l’accoglimento del ricorso con cui sia stata contestata. È ciò che si evince dalle motivazioni della sentenza n. 387/06/2019 emessa dalla Ctp di Latina (presidente Ferrara, relatore Scalesse). Oggetto di giudizio era una intimazione di pagamento opposta da una Srl che, tramite il proprio difensore tecnico, eccepiva, in particolare, l’illegittimità della procedura di notificazione via Pec della stessa, la quale faceva riferimento a una serie di presupposte cartelle di pagamento. Sia l’effettiva ricezione telematica dell’atto e sia la sua mancata conformità all’originale erano argomenti dedotti dalla parte nel ricorso. Costituitasi l’allora Equitalia, questa insisteva per la piena correttezza del proprio operato adducendo la piena equivalenza delle modalità di notifica via posta elettronica certificata previste dal dpr n. 68/2005, a quelle a mezzo posta. La Commissione provinciale, tuttavia, osservando come nelle controdeduzioni del concessionario resistente non era dato rilevare alcun argomento a sostegno della legittima provenienza dell’atto da soggetto firmatario munito di firma digitale o comunque qualificata, si rifaceva pertanto alle prescrizioni normative in merito alle notifiche Pec. Queste prevedono che abbia rilevanza non solo lo specifico inoltro da parte dell’agente della riscossione dell’atto all’indirizzo del contribuente, ditta individuale, società o professionista iscritto in albo o elenco, quale casella di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili dalle p.a., ma anche che, rispetto alla sua provenienza, promani da un soggetto munito di firma digitale che ne certifichi la conformità all’originale al fine di rispettare tutte le garanzie in tale procedura riconosciute al contribuente che ne è destinatario. L’intimazione infatti rientra tra gli atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino che, così come previsto dalla Costituzione, ha diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che contenga una pretesa economia e tributaria sia nell’an che nel quantum al fine di approntarne eventualmente le proprie difese. Dal momento che nessuna posizione veniva presa dall’amministrazione, la Ctp non riteneva possibile accertare la ritualità delle notifiche Pec, sancendone l’inesistenza.
Nicola Fuoco
La sig.ra S. N., n.q. di legale rappresentante della M. & S. Srl, mediante proprio difensore tecnico, proponeva ricorso avverso Intimazione di Pagamento emessa da Equitalia Sud Spa (…) Nel ricorso, evidenziava la illegittimità della notifica della Intimazione via Pec per la mancanza di garanzie in merito alla effettiva ricezione completa dell’atto stesso, nonché per la mancata conformità digitale della copia dell’Intimazione.(…)
Si costituiva il Concessionario il quale (…) Riferendosi alla notifica dell’atto, via Pec, precisava che tale modalità di notifica equivale alla notifica tramite posta, in quanto trattasi di documento informatico sottoscritto con l’algoritmo PadEs invitato col messaggio di notifica a mezzo Pec.(…)
Il ricorso merita accoglimento. Il Collegio rileva quanto oggetto di impugnativa e fa riferimento a quanto la Suprema Corte ha ribadito in materia, indicando la notificazione come mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, così che il vizio di nullità o inesistenza della stessa, si presenta irrilevante qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo.
Comunque, in base alle disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata contenute nel dpr 68/2005, la notifica effettuata con la Pec si effettua all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine predisposti dalla legge.
Il caso in esame merita particolare approfondimento in quanto trattasi di atto che incide sulla sfera patrimoniale del contribuente che ha diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria al fine di approntare una efficace difesa.
La notifica di un atto via Pec deve necessariamente uniformarsi a una serie di modalità per dare piena certezza della provenienza e autenticità dell’atto stesso.
La efficacia dell’atto inoltre è correlata alla sua provenienza, non solo come punto di partenza elettronico, ma anche del soggetto firmatario, cioè munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata.
Nelle controdeduzioni depositate, non vi sono approfondimenti su tali particolari, per cui ne consegue che l’intimazione opposta è stata irritualmente notificata e quindi si presenta inesistente.
L’atto di intimazione contiene solo la indicazione delle cartelle sottese, ma da esse non è rilevabile la materia tributaria o meno.
Il Collegio, per le considerazioni suesposte, accoglie il ricorso con l’annullamento dell’Atto di Intimazione, ritenendo le eccezioni esaminate preliminari e assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Per le incertezze interpretative relative agli invii via Pec, si ritiene equa la compensazione delle spese.
P.Q.M. Accoglie il ricorso e compensa le spese.

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