Semplificazioni per piccoli bilanci

Nessuna stima dei flussi per le piccole società, che dovranno valutare la necessità di svalutazione testando la capacità di assorbire quote di ammortamento. Per soggetti minimi si intendono le società che, per due esercizi consecutivi, non superino nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità; totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro. 


Parimenti, le semplificazioni sono utilizzabili dai soggetti che redigono il bilancio delle micro imprese. Si tratta, a ben vedere, solo della facoltà di non effettuare il test fondato sui flussi di cassa, ferma restando la possibilità di utilizzarlo, ove si disponga dei dati e della struttura necessaria alle elaborazioni. L’approccio semplificato, però, non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato. In definitiva, l’Oic si attende che il risultato finale non si discosti da quello standard, a condizione che si condividano le seguenti assunzioni: a) l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l’intera società; b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa. 


Ove dovesse mancare qualche certezza, specialmente in relazione alla condizione di cui alla lettera a), si raccomanda di verificare i risultati ripartendo l’analisi su singoli rami dell’azienda. Le fonti di innesco del test sono le medesime già evidenziate, ovviamente escludendo quelle strettamente connesse con il calcolo dei flussi di cassa, qui non presente (per esempio, la variazione dei tassi di interesse). 


Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio. Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente, escludendo gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti e considerando, invece, quelli degli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente. 


L’orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, generalmente, i cinque anni. Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Dai casi operativi presenti in calce al documento, si comprende che la capacità di ammortamento si ricava dalla contrapposizione tra i ricavi, i costi variabili, i costi fissi e gli oneri finanziari, omettendo la considerazione delle gestioni straordinarie oltre che della variabile fiscale (anche se nel commento ai calcoli si trova affermato che l’aliquota fiscale si presume pari a zero, non comprendendo appieno se ciò rappresenti esclusivamente una semplificazione espositiva, ovvero se si possa omettere la rilevanza dell’aggravio tributario). Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite; in tal senso, è apprezzabile la visione d’insieme fornita dall’Oic, che si rende probabilmente conto che la rilevanza del risultato va attribuita alla previsione nel suo insieme, senza richiedere la precisa imputazione a uno o all’atro dei cinque periodi considerati. L’eventuale perdita derivante dal test (che impone la svalutazione) è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l’imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.


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