Bonus energia, cessione ampia

di Fabrizio G. Poggiani 


Detrazioni per gli interventi del 2018 di riqualificazione energetica cedibili, sia se eseguiti sulle parti comuni degli edifici, sia se eseguiti sulle singole unità abitative. La cessione può essere effettuata sia dai soggetti incapienti, sia dalla generalità dei contribuenti che sostengono le dette spese. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E del 31 maggio scorso, oltre che fornire precise indicazioni sulla generalità delle detrazioni e/o deduzioni fiscali, in prossimità della redazione delle dichiarazioni dei redditi, è intervenuta anche sulle più recenti novità in tema di cessione del credito sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui alla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018). In particolare, si ricorda che, a decorrere dall’1/01/2018, per le spese relative agli interventi su parti a comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche (1, 2 e 3) spetta, in alternativa alle detrazioni previste, una detrazione dell’80% o dell’85%, in relazione ai passaggi di classe di rischio. In aggiunta, si evidenzia che per le spese sostenute dall’1/01/2018 al 31/12/2019, le detrazioni (Irpef e/o Ires) spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute, sia se riguardanti parti a comune degli edifici, sia se riguardanti le singole unità immobiliari. Di conseguenza, la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese riferibili ai citati interventi, può essere eseguita dai soggetti «incapienti» (non tenuti al pagamento dell’Irpef), nonché dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione e che, inevitabilmente, sostengono le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica; quindi anche dai soggetti Ires. In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono decidere di cedere il corrispondente credito ai fornitori dei beni e servizi che hanno realizzato l’intervento, ad altri soggetti privati, sia persone fisiche, sia lavoratori autonomi e imprese, nonché agli istituti di credito e intermediari finanziari; in tale ultimo caso, però, la cessione può avvenire esclusivamente da soggetti incapienti (circ. 11/E/2018). Il credito cedibile corrisponde alla detrazione Irpef e/o Ires spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle singole unità abitative, tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta, mediante cessione dello stesso credito ai fornitori. Per rendere efficace la cessione è necessario presentare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo ma, limitatamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2018, relativamente agli interventi eseguiti sulle singole unità, la comunicazione deve avvenire dal 7/05/2019 al 12/07/2019 da parte del soggetto beneficiario della detrazione e dal 5/08/2019, e sempre dopo l’accettazione del credito, da parte del cessionario; nel proprio cassetto fiscale quest’ultimo potrà visualizzare il credito d’imposta attribuito. Per le spese sostenute dall’1/01/2018, per riqualificazione energetica eseguiti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore di condominio entro il 12/07/2019. Il contribuente non dovrà indicare la detrazione ceduta nella propria dichiarazione dei redditi (circ. 7/E/2018).

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