L’attivo nel consuntivo può essere distribuito anche ai morosi
di Giovanni Iaria
Nel caso in cui dal rendiconto condominiale risulti un attivo, l’assemblea può legittimamente decidere di distribuirlo tra i condòmini nel rispetto delle quote millesimali di ciascuno senza destinarli all’istituzione di un fondo cassa per i morosi.
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza nr. 7060/2019, pubblicata il 1 aprile 2019.
Una condòmina impugnava la delibera assunta dall’assemblea condominiale che nell’approvare il bilancio consuntivo aveva determinato l’importo del saldo a debito da essa dovuto senza detrarre la somma pro-quota spettante per canoni di affitti derivanti da beni comuni. La condòmina deduceva, altresì, l’illegittimità della delibera per aver l’assemblea approvato la distribuzione dei suddetti fondi senza compensarli con gli oneri condominiali, distribuendoli direttamente ai proprietari. La delibera era stata approvata in assenza della condòmina impugnante in quanto allontanatasi volontariamente dall’assemblea.
Il Tribunale capitolino ha ritenuto valida la delibera impugnata, ribadendo il principio secondo il quale <
L’assemblea condominiale, ha continuato il Tribunale, può decidere liberamente come impiegare il denaro rimasto in eccedenza, se cioè ridistribuirlo fra i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà oppure destinarli all’istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni per la successiva gestione.
Con la stessa sentenza, il Tribunale ha affrontato, anche la questione, molto attuale e frequente nell’ambito della gestione condominiale, relativa alla costituzione di un fondo cassa per far fronte ai problemi di liquidità derivanti dal mancato pagamento delle quote da parte dei condòmini morosi, affermando che, anche se la legge di riforma del condominio non ha espressamente previsto la possibilità di istituire il c.d. “fondo cassa per i morosi”, la sua costituzione è legittima, mentre relativamente all’approvazione della delibera istitutiva, con la riforma dell’articolo 63 disposizioni attuazione del codice civile, secondo il quale <>, sembra necessaria l’approvazione all’unanimità dei condomini, non essendo sufficiente, come affermato dalla giurisprudenza antecedente alla riforma del 2012, la maggioranza nei casi di effettiva e dimostrabile urgenza.
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