Credito Iva provato, k.o. il disconoscimento
Nel giudizio d’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’ufficio a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, attraverso la produzione delle fatture regolarmente registrate, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili. È ciò che ha stabilito la Ctr di Lecce nella sentenza n. 1291/23/2019. Nella vicenda l’ufficio controlli di Lecce aveva notificato a un contribuente una cartella di pagamento successiva a controlli automatizzati sulle dichiarazioni ex art. 36-bis, dpr 600/73. Con l’atto in questione l’ufficio aveva disconosciuto un credito Iva maturato nel 2007 e riportato nella dichiarazione del 2008, sulla scorta della omessa presentazione della dichiarazione proprio per l’anno 2007. Il contribuente proponeva quindi ricorso avverso la cartella ritenendo che la stessa, seguita ai controlli automatici, non poteva rappresentare atto con cui disconoscere un credito d’imposta, circostanza che avrebbe dovuto essere enunciata in un apposito avviso di accertamento. La Ctp di primo grado condivideva la tesi del contribuente affermando che il disconoscimento di un credito Iva maturato nell’anno e per il quale la dichiarazione fiscale risulta omessa, deve avvenire mediante apposito e motivato avviso e non con la procedura automatizzata. Proponeva appello l’Ufficio insistendo sul fatto che l’eccedenza del credito Iva maturata nell’anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa non può, proprio per questo motivo, essere riconosciuta. La Commissione regionale leccese, invece, riteneva di dover rigettare l’appello confermando la sentenza impugnata. In primis osservava che, in ossequio ai principi dettati dalla Cassazione (Cass. n. 25521/2014), il riporto di un’eccedenza Iva maturata per un’annualità per cui non era stata presentata la dichiarazione costituisce una fattispecie in cui l’amministrazione finanziaria, nel contestare la pretesa del contribuente, che invoca il diritto alla detrazione, iscrivendo una maggiore imposta dovuta, non può ricorrere alle procedure di cui agli artt. 36-bis, dpr 600/73, e 54-bis dpr 633/72, che riguardano correzioni di errori materiali o di calcolo, ma deve emettere un motivato avviso di rettifica. Riconosceva dunque la spettanza del credito Iva poiché il contribuente aveva prodotto copia delle fatture, regolarmente registrate nel registro Iva acquisti, coincidenti con l’importo detraibile vantato.
Benito Fuoco
(…) I primi giudici hanno accolto il ricorso riconoscendo la fondatezza della tesi difensiva del contribuente, anche sulla base dell’orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui il disconoscimento del credito Iva maturato nell’anno e per il quale la dichiarazione fiscale risulta omessa, deve avvenire mediante apposito e motivato avviso e non con la procedura automatizzata. Rilevava infine la Ctp che il credito di imposta maturato nell’anno precedente (e riportato), se documentato, e peraltro non contestato dalla Agenzia delle Entrate fuorché sotto l’aspetto formale della omessa dichiarazione, non viene meno.(…) L’appello proposto dalla Agenzia delle entrate di Lecce non risulta fondato e va pertanto rigettato come da dispositivo. La Ctp di Lecce, nella sentenza opposta, aveva correttamente evidenziato che se le operazioni Iva risultano debitamente registrate e l’imposta liquidata periodicamente e non vi è contestazione nel merito da parte dell’Ufficio finanziario, il contribuente non perde il diritto alla detrazione dell’Iva e alla compensazione dell’imposta, nonostante la dichiarazione risulti omessa. Tali conclusioni sono perfettamente in linea con il principio giuridico più volte dichiarato dalla Suprema corte secondo cui «la detrazione di un’eccedenza Iva maturata in un’annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione annuale non integra un errore materiale, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria, nel contestare la pretesa del contribuente di esercitare il diritto alla detrazione e provvedere alla iscrizione della maggiore imposta, non può ricorrere alla procedura di cui all’art. 54-bis, lett. b), del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che concerne esclusivamente la correzione di errori materiali o di calcolo, ma deve emettere un motivato avviso di rettifica» (si veda per tutte Cass. civ. Sez. VI-V 2/12/2014 n. 25521). La Cassazione ha affermato infatti che «… la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. (in tal senso ordinanza Cass. civ. Sez. VI 3/04/2012 n. 5318). Sull’argomento i giudici di legittimità hanno chiarito che il recupero del credito Iva, esposto nella dichiarazione di un certo periodo d’imposta, in quanto proveniente dall’annualità precedente per la quale la dichiarazione era stata omessa, implica la soluzione di questioni giuridiche e non può avvenire con la procedura ex art. 36-bis del dpr n. 600/73 (si vedano in senso conforme Cass. civ. n. 12762/2006, n. 14070/2011 e n. 8140/2012).(…)

