Prescrizione in 5 anni per i tributi erariali

Alla luce del noto orientamento di Cassazione deve confermarsi lo spirare del termine di prescrizione, sancito nei 5 anni, per quei tributi, anche erariali, quali Irpef e Iva, portati in cartelle di pagamento successivamente alla notifica delle quali, anche in assenza di impugnazione, intervenga apposito atto di intimazione ben oltre il suddetto termine. È il principio seguito dalla sezione 20 della Ctp Milano con la sentenza n. 1940/2019, relativa all’impugnativa di un avviso di intimazione contenente 12 cartelle di pagamento per tributi di varia natura, tra cui anche erariale. L’intimazione di pagamento perveniva al contribuente nel luglio 2018 e intimava il versamento di imposte che superavano i 90 mila euro. Il ricorrente si doleva quindi, in primis, della irregolare e/o inesistente notifica di tutte le cartelle sottese e, in secondo luogo, eccepiva l’ormai avvenuto decorso del termine di prescrizione calcolato proprio a partire da quelle notifiche, asseritamente avvenute, stando alle date riportate nell’atto impugnato, tra il 2004 e il 2011. La commissione provinciale milanese a questo punto, riservandosi di decidere solo sui tributi di competenza e rimettendo, per gli altri, al GdP, constatava in primis la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate Riscossione, che pertanto non poteva produrre documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta notifica degli atti opposti. Ciò appurato, in secondo luogo, i giudici si preoccupavano di pronunciarsi anche sull’eccezione di prescrizione dei crediti portati da quelle cartelle. Nel caso di specie, si ricorda, parte delle cartelle sottese all’intimazione impugnata riguardavano proprio tributi Irpef e Iva. A riguardo perciò i giudici di Milano si rifacevano proprio alle Sezioni Unite di Cassazione (Cass. Ss.uu. n. 23397/2016), riconoscendo in toto, per i crediti oggetto delle cartelle su cui si pronunciavano, il termine prescrizionale quinquennale. Quest’ultimo risultava ormai già decorso, dal momento che, ricevuta l’intimazione di pagamento nel 2018, le cartelle sottese erano state invece notificate tra il 2004 e il 2011. A nulla rilevava la mancata impugnazione delle stesse, posto che, conformemente al richiamato orientamento di legittimità, ciò aveva comportato la irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale. Il ricorso del contribuente veniva pertanto accolto e l’intimazione annullata.
Benito Fuoco
Con il ricorso, V. V., ha impugnato l’intimazione di pagamento n. (…) notificata in data 10/7/2018 riferita al pagamento non effettuato in relazione a 12 cartelle di pagamento notificate nel corso degli anni dal 2004 al 2011, per un importo complessivo di euro 96.646,30. Il ricorrente lamenta la mancata allegazione degli atti prodromici, l’omessa o comunque irregolare notifica delle cartelle elencate, nonché l’intervenuta prescrizione essendo decorso oltre un quinquennio dalla presunta notifica delle cartelle. Conclude chiedendo di dichiarare nulla l’intimazione di pagamento con vittoria di spese. L’Agenzia delle entrate Riscossione convenuta non si costituisce.
Osserva la Commissione, all’esito dell’odierna trattazione in pubblica udienza cui presenziava solo parte ricorrente, come il proposto ricorso debba trovare accoglimento. Deve preliminarmente rilevarsi come il contribuente abbia impugnato l’intimazione di pagamento nella sua interezza anche in relazione a 8 cartelle emesse per violazione del codice della strada per le quali vi è difetto di giurisdizione della Commissione adita poiché di competenza del GdP, pertanto la Commissione ritiene di decidere sull’intimazione di pagamento solo in relazione alle cartelle residue emesse per tributi di competenza: (…)
L’Agenzia delle entrate Riscossione è stata regolarmente convenuta in giudizio come documentato dalla parte ricorrente che ha esibito in sede di pubblica udienza la cartolina di ricevimento del ricorso introduttivo del giudizio ma, non essendosi costituita, non è stata prodotta la documentazione in contrasto con le affermazioni del ricorrente in ordine alla mancata o irregolare notifica delle cartelle e ad eventuali atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Ciò posto è evidente che il principale motivo di doglianza esposto in ordine all’intervenuta prescrizione debba essere accolto, infatti la notifica più recente delle cartelle indicate risale alla data 1/2/2011, mentre l’intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 10/7/2018 e quindi oltre il termine prescrizionale dei cinque anni di cui alla vigente normativa in applicazione del principio generale che l’irretrattabilità del credito divenuto definitivo non determina la c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. cfr Cass. 23397/2016.
Alla luce di tutto quanto precede, il proposto ricorso merita accoglimento e va pertanto accolto.
Giustificati motivi, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla mancanza di vizi propri dell’atto impugnato come invece sostenuto da parte ricorrente per la mancata allegazione delle cartelle presupposte nonché dalla mancata costituzione dell’Ufficio, suffragano l’integrale compensazione delle spese di lite.

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