Imu, al bando l’avviso generico

di Francesco
Giuseppe Carucci


L’avviso di accertamento Imu con cui il comune attribuisce un maggior valore ad un’area edificabile non può contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma deve indicare a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere ricondotta. Ciò con specifico riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del dlgs n. 504 del 1992.


A pochi giorni dalla scadenza del pagamento della prima rata Imu e Tasi, a sancire l’importante principio è la Commissione tributaria provinciale di Taranto con una sentenza pronunciata il 6 giugno scorso che recepisce l’insegnamento della Cassazione (cfr Cass. civile sez. trib., 30/1/2019 n.2555).


La questione nasce da un avviso di accertamento Imu notificato da un comune della provincia jonica per esigere il pagamento dell’imposta su un terreno considerato edificatorio in base allo strumento urbanistico generale vigente, ma di fatto non edificabile in quanto non adottati gli strumenti attuativi del medesimo.


Il maggior valore attribuito dall’ente locale all’immobile scaturiva dall’applicazione delle tariffe di riferimento delle aree fabbricabili deliberate dalla giunta comunale ai fini Imu per metro quadrato.


Tali tariffe di riferimento, come ha ricordato in più occasioni la Cassazione, hanno natura di presunzioni semplici e come tali sono superabili con prova contraria.


Nel caso trattato dalla Ctp jonica, «non una parola reca l’avviso impugnato in ordine al rilevante valore attribuito al terreno in questione».


I giudici tributari, invece, hanno ricordato che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente l’avviso di accertamento, a pena di nullità, avrebbe dovuto prendere a riferimento i parametri di cui all’art. 5 del dlgs n. 504/1992. In particolare trattasi della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


Il contribuente a conforto della sua correttezza e per scongiurare la maggiore tassazione sul «rilevante valore», oltre ad eccepire tali mancanze dell’ente, produceva una consulenza di parte per quantificare più verosimilmente il valore venale in vigore nell’anno d’imposizione accertato.


E neanche con riguardo a tale stima l’ufficio tributi nulla eccepiva, né in sede di contraddittorio sul proposto reclamo né tantomeno in Commissione tributaria.


La motivazione di accoglimento del ricorso, oltre a rilevare la nullità dell’atto, deve essere traslata alla modalità di deliberazione dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini Imu da parte delle giunte comunali. Quest’ultime infatti, laddove vorranno deliberare i valori di riferimento delle aree fabbricabili da utilizzare per l’attività accertativa, dovranno espressamente indicare i parametri di riferimento sopra menzionati e previsti dal detto art. 5 del dlgs n. 504/1992.


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