La cancellazione del credito salva la deduzione della perdita
L’imputazione a conto economico fissa il momento di competenza
Dopo l’eliminazione della posta lo sconto passa dalla dichiarazione integrativa
Perdite su crediti fuori competenza in cerca di rimedi per la deducibilità fiscale. Quando il bilancio accoglie fondi svalutazione tassati, le imprese, se non effettuano la deduzione nell’anno di insorgenza degli elementi certi e precisi, rischiano di perdere lo sconto fiscale, salvo attendere l’esercizio di cancellazione. Sarebbe opportuno chiarire se la deduzione può effettuarsi anche in periodi intermedi tra quello di competenza e quello di cancellazione.
Competenza delle perdite
L’articolo 101, comma 5-bis del Tuir, stabilisce che la deduzione delle perdite su crediti verso debitori in procedura concorsuale (ovvero con accordi di ristrutturazione o piani attestati) e delle perdite sui mini-crediti (scaduti da oltre sei mesi ed aventi un importo non superiore a 2.500 euro, elevato a 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni) si considera correttamente effettuata nell’esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta o in cui risultano verificati gli elementi certi e precisi.
È dunque possibile, senza alcuna conseguenza in termini fiscali, contabilizzare (e dedurre) queste due tipologie di perdite anche in anni successivi (ad esempio) alla apertura di un fallimento o a quello in cui sono scaduti i sei mesi per i mini-crediti. L’imputazione contabile della perdita non deve però effettuarsi oltre l’esercizio in cui si è operata o si sarebbe dovuta operare la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili (Oic 15, par. 71: prescrizione, transazione, rinuncia, ovvero cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi).
L’articolo 13, comma 3 del Dlgs 147/2015 ha previsto che, in presenza di svalutazioni e fondi preesistenti, la deduzione delle perdite, qualora non effettuata quando scattano gli elementi certi e precisi (apertura della procedura o scadenza dei sei mesi), può comunque eseguirsi nel periodo di imposta nel quale si procede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Due periodi per la deduzione
In base al tenore letterale della norma, sussistono solo due periodi di imposta in cui operare la deduzione delle perdite “automatiche” in presenza di svalutazioni tassate preesistenti: l’esercizio in cui si verificano gli elementi certi e precisi e quello in sui si attua la cancellazione del credito. Si pensi ad esempio a una società che vanta un credito di 1.000 euro, scaduto da oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2017. Nel bilancio 2017, la società ha iscritto fondi svalutazione crediti tassati, ma non effettua per dimenticanza la deduzione della perdita con variazione in diminuzione nel modello Redditi 2018. Nel corso del 2019, l’impresa cede pro soluto il credito e procede alla sua cancellazione dal bilancio al 31 dicembre 2019. Nel modello Redditi 2020, la società effettua la deduzione (variazione in diminuzione), mentre ciò non pare letteralmente consentito nel mod. Redditi 2019. Secondo una parte della dottrina, che richiama la relazione ministeriale al decreto 147, la deduzione, nonostante il dato letterale, potrebbe essere effettuata in ciascun anno fino a quello di cancellazione, quindi, nell’esempio, anche nel 2018 (Redditi 2019). In attesa che l’Agenzia confermi o meno questa tesi, è comunque opportuno adottare comportamenti formalmente allineati con la norma e dunque dar corso alla deduzione solo previa cancellazione (eventualmente da attuare anche mediante una unilaterale rinuncia al credito).
La risposta a interpello 12/2018 conferma che, invece, qualora la perdita non sia dedotta né nell’esercizio degli elementi certi e precisi né in quello in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato, la deduzione “postuma” può essere effettuata solo con la correzione dell’errore contabile e dichiarazione integrativa.
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Luca Gaiani

