No all’evasione presunta
di Debora Alberici
La condanna per evasione fiscale salta quando viene basata solo sulle presunzioni tributarie di ricavi in nero. Il superamento della soglia di punibilità non può, infatti, essere accertato sui calcoli fatti dall’amministrazione finanziaria in sede amministrativa. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25976 del 12 giugno 2019, ha accolto il ricorso di un piccolo imprenditore di Ancona.
In particolare, all’uomo erano stati calcolati dei ricavi in nero usando come parametro la dimensione delle vongole e quante presumibilmente ne avrebbe potute vendere. Sugli stessi conteggi il giudice penale ha stabilito il superamento della soglia di punibilità dell’Ires.
Infatti, spiega la terza sezione penale, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non sono idonee a costituire di per sé fonte di prova della commissione dell’illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.
Fra l’altro, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta sui redditi, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. Questo principio, ad avviso del Collegio, per identità di fondamento logico-giuridico, e in linea con la disciplina di cui all’art. 20 del dlgs. n. 74 del 2000, che prevede l’autonomia del processo tributario da quello penale, è applicabile anche in tema di accertamenti relativi al superamento delle soglie di punibilità concernenti il reato di dichiarazione infedele.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, nella specie, l’accertamento relativo il superamento della soglia di punibilità postula sia vendite in «nero» di vongole, sia prezzi di vendita per le operazioni occultate al fisco di importo pari a quello applicato per le cessioni fiscalmente contabilizzate.
Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio.

