Locazione, fisco ko
 se la gratuità è certa

La scrittura privata, regolarmente registrata, integrativa di un contratto di locazione, che ne preveda la gratuità, e quindi la non debenza dei canoni limitatamente ad alcune mensilità, è elemento sufficiente a provare, anche in giudizio, la mancata percezione di quelle somme e quindi il non dovuto assoggettamento a imposizione. Sono i chiarimenti resi dalla Ctr del Lazio con sentenza n. 1997/2/2019, depositata il 3 aprile.
Al collegio regionale laziale pervenivano appello principale e incidentale, rispettivamente dell’ufficio e di una contribuente, quest’ultima risultata vittoriosa in primo grado a seguito della sentenza della Ctp Roma che aveva accolto il suo ricorso contro un accertamento con cui veniva recuperata l’Irpef su canoni di locazione di un locale commerciale asseritamente non dichiarati. I giudici provinciali avevano constatato dagli atti di causa che esisteva, annessa a quel contratto di locazione, una scrittura privata tra le parti, registrata, in virtù della quale i canoni non erano dovuti per alcune mensilità e ciò a fronte dell’impossibilità di quel periodo per il conduttore di godere dei locali per protrattisi lavori in corso sugli stessi. Tale circostanza, oggetto di accordo scritto tra le parti, risultava dirimente nel giudizio di primo grado, per cui era incontestato che la contribuente locatrice non avesse percepito canoni per quelle mensilità. L’ufficio insisteva perciò con l’appello, nel quale invocava l’applicazione dell’art. 26 Tuir che dispone l’obbligo di dichiarare anche canoni di locazione non percepiti. La commissione regionale rigettava l’appello dell’ufficio e, per ciò che riguarda quello proposto dalla contribuente, riteneva lo stesso non fondato in merito ad una delle mensilità della locazione che, in effetti, non era coperta dalla concordata gratuità dei canoni. Ad ogni modo, nel respingere l’appello la Ctr ha condiviso la posizione dei primi giudici in merito all’apprezzamento della scrittura privata depositata in atti e regolarmente registrata dalla locatrice e dal conduttore in virtù della quale veniva inequivocabilmente sancita la gratuità dell’affitto per diverse delle mensilità poi oggetto del recupero impositivo. La non debenza dei relativi canoni era stata infatti prevista per iscritto a fronte del fatto che, per via dei lavori di adattamento ancora in corso nei locali, il conduttore non ne aveva potuto usufruire già dal principio. Su tali considerazioni si basava la conferma della sentenza della Ctr del Lazio, con compensazione delle spese. 
Benito Fuoco
(…) Il primo giudice ha accolto parzialmente il ricorso, in quanto dagli atti di causa sarebbe risultato che, con una scrittura privata integrativa del suddetto contratto, sottoscritta in data 5 settembre 2009, le parti, a parziale modifica del contratto di locazione, avevano concordato la gratuità della stessa fino a tutto il mese di settembre 2009, per venire incontro alle esigenze del conduttore che non aveva potuto usufruire del locale commerciale a causa del protrarsi dei lavori di adattamento eseguiti nello stesso.
Pertanto, ad avviso del primo giudice, sarebbe risultato accertato che la ricorrente non aveva percepito alcun canone dai mesi da maggio a settembre compreso del 2009, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni contrattuali. Secondo il primo giudice, invece, la contribuente non avrebbe fornito prova sulla gratuità della locazione relativamente al mese di ottobre 2009. Pertanto, per il primo giudice, la pretesa dell’ufficio andava circoscritta solo a tale mensilità.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’ufficio evidenziando come ai sensi dell’articolo 26 del Tuir i redditi derivanti dal contratto di locazione devono essere dichiarati anche se non percepiti.(…)
Entrambi i gravami sono infondati.
Infatti, riguardo all’appello dell’ufficio occorre evidenziare come il contratto di locazione stipulato dalla signora F. prevedeva, espressamente, la gratuità dell’affitto per i mesi da marzo ad agosto 2009, in considerazione del fatto che il conduttore non aveva potuto fruire del locale commerciale a causa del protrarsi dei lavori di adattamento eseguiti sullo stesso. Inoltre, con scrittura privata regolarmente registrata, le parti avevano previsto un ulteriore mensilità gratuita relativa al mese di settembre 2009. Pertanto, avendo la contribuente dimostrato, sulla base di contratti regolarmente registrati, la non debenza dei canoni di locazione nel suindicato periodo, il conseguente reddito non avrebbe potuto essere sottoposto ad imposizione.(…) 
In merito, poi, alla presunta gratuità della locazione in questione anche con riferimento al mese di ottobre 2009, basata sulla scrittura privata stipulata fra le parti il 26 aprile 2013, occorre sottolineare come non i solo quest’ultima è di quattro anni successiva al periodo interessato ma si riferisce solo alla riduzione del canone di locazione dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010, senza prevedere alcuna gratuità per il mese di ottobre 2009.(…)
In definitiva, vanno respinti sia l’appello della contribuente che quello dell’ufficio, con compensazione delle spese di difesa delle parti, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M. respinge entrambi gli appelli e compensa fra le parti le spese di difesa.

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