Il versamento non dimentica i crediti da integrativa lunga
Per le Entrate gli importi vanno usati con priorità in compensazione verticale
Il quadro DI va compilato prima di effettuare i pagamenti con F24
Quadro DI e versamento delle imposte sono un “binomio” creato dalle Entrate, nonostante la normativa non abbia previsto nulla al riguardo.

I contribuenti che hanno presentato nel 2018 delle integrative ultrannuali a favore debbono tenere bene a mente la compilazione del quadro DI: gli importi evidenziati, infatti, debbono partecipare alla liquidazione del saldo relativo a Irpef, Ires e Irap.

L’adempimento comunque non interessa tutte le integrative, ma soltanto quelle da cui scaturisce un credito d’imposta. Viceversa, le integrative che comportano l’emersione di una perdita fiscale, di una maggiore Ace o utilizzata per rettificare un credito da quadro RU, non devono essere indicate nel quadro DI della dichiarazione.

Crediti a utilizzo «vincolato»

Nel caso di integrative “entro l’anno” il credito è usufruibile in compensazione orizzontale a partire dal giorno successivo l’inoltro del modello correttivo; per quelle ultrannuali (a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 193/2016 a decorrere dal 24 ottobre 2016) il credito è utilizzabile solo dal periodo d’imposta successivo con i debiti maturati. Così stabilisce l’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998.

Al contempo, la norma ha inserito l’obbligo di indicare nella dichiarazione relativa al periodo di invio dell’integrativa «il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito» che scaturisce dalla correzione. Anche in Redditi 2019 troviamo quindi il quadro DI, destinato a evidenziare la presentazione di una integrativa ultrannuale e l’importo del credito.

Dal tenore letterale della legge è possibile desumere che il quadro DI va usato nei casi in cui l’integrativa generi un credito. Sebbene la norma attribuisca a tale indicazione un ruolo meramente informativo, l’Agenzia ha inteso ampliare questa funzione facendo partecipare attivamente il credito evidenziato all’eventuale liquidazione delle imposte. Le istruzioni ai quadri DI e RN di Redditi 2019 SC relative al saldo Ires a debito, dispongono che, se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo Ires, l’importo da riportare in RX deve essere preventivamente ridotto del credito indicato in DI. Ciò senza la possibilità di indicare eventuali utilizzi precedenti.

Perciò, un soggetto che nel 2018 ha inoltrato un’integrativa lunga a favore, ad esempio per il 2015 (Unico 2016) secondo la legge potrebbe usare il credito emergente da inizio 2019 (compensazione orizzontale, ad esempio per l’acconto Imu o l’Iva del primo trimestre), senza dover tenere conto dell’esistenza o meno di un saldo a debito connesso al medesimo tributo oggetto dell’integrativa (nell’esempio, l’Ires). Per le istruzioni ai dichiarativi, invece, il credito evidenziato nel quadro DI (colonna 5) deve partecipare alla liquidazione del saldo e quindi essere utilizzato per compensare l’eventuale debito che scaturisce dal quadro RN (compensazione verticale). Solo l’eventuale eccedenza diviene liberamente utilizzabile. Per queste ragioni, è bene tenere a mente tale diversa procedura nel caso di un saldo a debito, ma soprattutto è consigliabile compilare il quadro DI entro la data di versamento (1° luglio o 30 settembre con la proroga in arrivo con la conversione del Dl crescita).

Le integrative escluse

Non tutte le integrative ultrannuali devono essere indicate nel quadro DI. L’integrativa a favore che incrementa una perdita, ad esempio, non fa emergere alcun credito e, di conseguenza, non va elencata nel quadro DI. Le stesse considerazioni valgono anche per le integrative che interessano il calcolo dell’Ace.

Nel caso in cui la maggiore Ace non sia utilizzabile occorrerà riportarla a nuovo fino alla prima dichiarazione che presenta reddito capiente da cui emergerà un credito. Solo quest’ultima, se ultraannuale, va elencata nel DI. Non devono confluire in dichiarazione neppure le integrative con cui si incrementano i crediti d’imposta indicati nel quadro RU in quanto il loro inserimento, in base alle istruzioni, comporterebbe il conseguente loro impiego all’interno della dichiarazione per il calcolo della liquidazione delle imposte (compensazione verticale).

Questa compensazione può avvenire soltanto tramite compensazione orizzontale in F24, come prevedono le leggi istitutive. Anche in questi casi è necessario utilizzare il sistema delle integrative “a catena”, dovendo aggiornare nei vari modelli dichiarativi gli importi dei crediti e controllare gli utilizzi

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