Fattura elettronica, differimento in libertà

Franco Ricca


L’emissione nello stesso mese dell’operazione, anziché nei primi quindici giorni del mese successivo, non trasforma la fattura differita in immediata e non implica, dunque, l’obbligo di trasmetterla al Sdi entro dieci giorni (12 a seguito della conversione del «decreto Crescita»). Ciò, naturalmente, purché sussistano i presupposti previsti dall’art. 21, comma 4, per derogare al termine stabilito, in via generale, per l’emissione della fattura, ossia il momento di effettuazione dell’operazione fino al 30 giugno prossimo, il decimo giorno successivo da lunedì 1° luglio. Queste le considerazioni ricavabili dalle disposizioni di riferimento, che non sono mutate né per effetto dell’avvento della fattura elettronica né a seguito delle indicazioni interpretative fornite dall’Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 14/E.


Fatturazione differita


Prendendo per esempio le disposizioni della lettera a) del comma 4 dell’articolo 21, vi si legge che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, «effettuate nello steso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». La norma, chiaramente di tenore agevolativo, permette di derogare all’obbligo di emettere una fattura «per ciascuna operazione imponibile» (comma 1) e all’obbligo di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione» (comma 4, primo periodo), consentendo di emettere, in presenza dei presupposti anzi riportati, «una sola» fattura, riepilogativa di più operazioni, entro il termine massimo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale fattura, cumulativa e differita, deve però riferirsi ad operazioni effettuate nello stesso mese solare e con la stessa controparte. La condizione che si tratti di operazioni dello stesso mese, però, non significa affatto che la fattura cumulativa possa essere emessa esclusivamente con riferimento all’intero mese solare, ben potendo i contribuenti, in relazione alle proprie esigenze organizzative, adottare una cadenza di fatturazione inferiore al mese, per esempio settimanale, decadale, quindicinale, purché non superiore all’arco temporale ammesso, fissato nel mese solare per ovvie ragioni collegate alla liquidazione periodica dell’Iva. 


Analogamente, il termine per la fattura differita, che nella previsione in esame va emessa «entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione», costituisce il limite temporale massimo – anche in questo caso funzionale alla liquidazione dell’imposta – per assolvere all’obbligo di legge. Nulla impedisce, pertanto, di eseguire l’adempimento ben prima di tale scadenza, non solo nell’ambito dei 15 giorni del mese successivo, ma nell’ambito del mese (precedente) di effettuazione dell’operazione. Non può ritenersi ostativa, al riguardo, la circostanza che la citata circolare dell’Agenzia delle entrate, nell’esemplificare le modalità e i termini della fatturazione elettronica in relazione ai dubbi sorti con riguardo alla data della fattura ed alla sua emissione/trasmissione, affermi che la fattura differita relativa ad operazioni effettuate in giorni diversi dello stesso mese solare dovrà recare quale data quella dell’ultima operazione e si potrà generare e inviare in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo. In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma, infatti, non si vede alcuna ragione per affermare che la fattura differita, nel rispetto della legge, non possa essere datata e trasmessa al Sdi nello stesso mese di effettuazione dell’operazione, senza per questo diventare «immediata» e soggiacere al più ristretto termine di emissione. Per fare solo un esempio, la fattura emessa il 25 giugno a fronte di una cessione di beni con ddt in data 2 giugno, è ad ogni effetto una «differita», da trasmettere al Sdi tra il 25 giugno e il 15 luglio. 


Quanto alla data della fattura cumulativa differita, si è dell’avviso che dovrebbe essere consentita anche la possibilità di indicarvi una data convenzionale successiva a quella del giorno di effettuazione dell’ultima operazione, ovviamente nell’ambito dello stesso mese solare, per esempio l’ultimo giorno del mese, in modo da agevolare la gestione dell’adempimento da parte delle imprese, senza alcun pregiudizio per gli interessi erariali. 


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