Richiesta di rimborso entro 2 anni
Irene Pellecchia e Roberta Damasi
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato Iva non dovuta, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale previsto dall’art. 21, comma 2, dlgs. 546/1992.
È quanto ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15638 dell’11 giugno 2019, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 83/31/13 della Ctr Lombardia.
La fattispecie traeva origine dal diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso avente ad oggetto l’Iva afferente alcune operazioni commerciali in relazione alle quali mancava il requisito della territorialità.
Nel caso in esame, i giudici hanno affermato che la richiesta di rimborso dell’Iva erroneamente versata in carenza del presupposto della territorialità, deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza disciplinato dall’art. 21, comma 2, dlgs 546/1992 e che il dies a quo va individuato nel momento del versamento, a prescindere dall’eventuale «incertezza soggettiva sul diritto al rimborso», circostanza di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l’indebito.
In tale contesto, la Corte di cassazione esclude che l’applicazione del suddetto termine decadenziale alla fattispecie concreta possa risultare in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia (inter alia C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta, sentenza 15 dicembre 2011). Nel dettaglio, la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi di effettività, non discriminazione e neutralità fiscale in materia di Iva, del disallineamento tra il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso e il termine per la proposizione dell’azione civilistica di ripetizione, ha affermato che tale disallineamento non è di per sé ostativo al principio di effettività, a condizione che il soggetto passivo dell’imposta sia comunque posto nella condizione di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva rimborsata al proprio committente.
Secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, nel caso di specie, non poteva riconoscersi il diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza, e ciò atteso che il versamento dell’imposta per carenza di territorialità avrebbe dovuto legittimare ab origine la richiesta di rimborso; non sussistendo, al contrario, situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o comunque condotte riferibili all’Amministrazione finanziaria.
Letta in questi termini, la sentenza si pone in linea sia con quel filone giurisprudenziale, sorto dopo la citata sentenza Banca Antoniana Popolare Veneta, tale per cui, qualora il rimborso dell’Iva risulti impossibile o eccessivamente difficile, si consente al destinatario dei servizi di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, oltre il termine decadenziale biennale (cfr. inter alia Cass. nn. 12666/2012; 14231/2015; 4242/2016), sia con il dettato dell’art. 30-ter del dpr. 633/1972, introdotto dall’art. 8, comma 1, legge 20 novembre 2017, n. 167, il quale ancora il decorso del termine decadenziale al momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione, ovvero al momento della restituzione al committente/cessionario.
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