Da rifare le deleghe anteriori al 21 dicembre 2018
La funzionalità per aderire al servizio sarà disponibile dal 1° luglio al 31 ottobre
Gli intermediari delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 devono acquisire una nuova delega. Con la risoluzione 62/E di ieri, 26 giugno 2019, l’agenzia delle Entrate illustra l’introduzione della specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, per consentire all’operatore Iva, ad un intermediario delegato o al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici».

L’intermediario delegato può quindi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o recedere dal servizio stesso. In esito alle modifiche intervenute con il provvedimento del 21 dicembre 2018, le deleghe conferite agli intermediari prima della predetta data non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Per fare queste operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Di conseguenza, sono stati modificati i termini per fare l’adesione, disponendo, in particolare, che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile aderire fino al 31 ottobre 2019.

Per l’agenzia delle Entrate è opportuno presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dalla stessa Agenzia, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento del 5 novembre 2018. Questi servizi consentono, infatti, l’attivazione automatica della delega a seguito della positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione Iva del delegante. Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio, perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione Iva) resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega, di trasmettere tramite Pec, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

le copie delle deleghe cartacee compilate e sottoscritte, e i documenti d’identità dei deleganti;

un prospetto con gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;

una dichiarazione sostitutiva, con cui l’intermediario attesta di avere ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, per consentire i controlli da parte del Fisco.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, alternativa alle altre previste dal provvedimento del 5 novembre 2018, il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo Pec della direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario. L’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche.

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