Per i comodati addio a metà alla dichiarazione Imu
Nei controlli i Comuni dovranno chiedere i documenti appena «aboliti»
Sono tante le novità che il decreto crescita riserva ai Comuni e ai contribuenti. Tra queste spiccano le misure volte a semplificare il regime di presentazione della dichiarazione Imu, limitando anche i casi in cui questa deve essere presentata.
La prima novità è lo spostamento del termine di presentazione che passa dal 30 giugno al 31 dicembre. In realtà, però, non si comprende molto dove sia la semplificazione, posto che a giugno i contribuenti cumulano più adempimenti, mentre la fine dell’anno non pare proprio un periodo ideale per fissare adempimenti fiscali.
La norma non rinvia ad alcuna data, e quindi si deve ritenere che produca effetti fin da subito, anche considerando che l’entrata in vigore precede la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi 2019, fissata a oggi, 1° luglio, posto che il 30 giugno è caduto di domenica. Quindi le nuove norme dovrebbero spostare automaticamente la scadenza delle dichiarazioni Imu/Tasi al 31 dicembre, inclusi i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata a pena di decadenza, come accade per gli immobili merce.
Al riguardo si ricorda anche che i contribuenti possono presentare la dichiarazione non solo in forma cartacea, ma anche in modo telematico.
Ovviamente, rimane ferma la previsione che la dichiarazione deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e che questa rimane valida anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le altre novità riguardano l’abolizione dell’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per gli immobili concessi in comodato a parenti. La norma prevedeva espressamente la presentazione della dichiarazione, anche perché tutte le informazioni necessarie al Comune per verificare la spettanza del diritto all’agevolazione non sono immediatamente reperibili dalla banca dati catastale o dall’anagrafe della popolazione.
Basti pensare al vincolo che il contribuente deve possedere un solo immobile in Italia; questa condizione oggi non è immediatamente verificabile dal Comune perché l’agenzia delle Entrate garantisce l’accesso ai dati catastali di tutt’Italia, eccetto che per le Provincie di Trento e Bolzano dove vige il catasto tavolare.
Naturalmente rimane la possibilità per i Comuni di richiedere la presentazione di una specifica comunicazione per il riconoscimento di proprie aliquote agevolate.
Stesso discorso anche per gli immobili locati a canone concordato, per i quali non è più necessario presentare alcuna dichiarazione o comunicazione, fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di presentare una comunicazione, se richiesta dal Comune, per il riconoscimento di proprie aliquote agevolate.
Considerato che l’accesso alla riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato presuppone che il contratto di locazione rechi l’asseverazione di conformità all’accordo territoriale rilasciata da una delle associazioni firmatarie dell’accordo, l’attività di controllo del Comune comporterà necessariamente la richiesta al contribuente di produrre copia del contratto, visto che è informazione non ricavabile neanche dall’anagrafe tributaria.
Insomma, si rischia che per attivare l’attività di controllo il Comune richieda comunque la produzione documentale appena “abolita” dal decreto crescita.
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Pasquale Mirto

