Da oggi le fatture immediate vanno emesse entro 12 giorni
A partire da oggi il termine per l’emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee, è di 12 giorni. Questo è il time limit fissato dal Dl crescita (34/2019) al posto di quello del Dl 119/2018 (10 giorni).

Il nuovo testo dell’articolo 21, comma 4, Dpr 633/72 prevede che le fatture immediate siano emesse entro 12 giorni dalla data d’effettuazione dell’operazione. In mancanza di diversa indicazione, mutuando le “istruzioni” della circolare 14/E/2019, diramate con riguardo al precedente termine di 10 giorni, è possibile affermare che la nuova scadenza vale per le fatture emesse a partire dal 1° luglio, ancorché esse siano riferite a operazioni effettuate in senso Iva precedentemente. In ipotesi, quindi, per un’operazione effettuata il 28 giugno, la fattura potrà essere emessa, al più tardi, il 10 luglio.

Come indicato dalle Entrate, se la fattura è elettronica, la data d’emissione è individuata in quella di trasmissione del documento allo Sdi che la attesta univocamente a tutti i soggetti interessati, mentre nel campo «Data» del file dell’e-fattura sarà indicata la data d’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6, Dpr 633/72. Per le fatture analogiche o elettroniche extra-Sdi, invece, occorre riportare in fattura la doppia indicazione della data d’emissione del documento e della data d’effettuazione.

L’allungamento (ulteriore) dei termini di emissione/trasmissione delle fatture, sebbene gradito ai fornitori, può far slittare l’esercizio del diritto di detrazione per i cessionari/committenti che, a tale scopo, devono disporre della fattura d’acquisto (e averla annotata) entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione (la regola non vale per le operazioni dell’anno precedente).

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