Imu e Tasi, si dilatano i tempi

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di Sergio Trovato


Termini più ampi per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi. I contribuenti, infatti, avranno 6 mesi di tempo in più per presentare le dichiarazioni. Il termine per l’adempimento, fissato attualmente al 30 giugno dell’anno successivo rispetto al momento in cui è stato acquistato l’immobile o è iniziata la detenzione, viene spostato al 31 dicembre sempre dell’anno successivo. Sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione, invece, i titolari di immobili concessi in comodato. L’esenzione Imu viene estesa alla Tasi dal 2022 per i beni merci costruiti dalle imprese e destinati alla vendita. Inoltre, vengono riconosciute le agevolazioni Imu sui terreni per le società agricole. Sono queste le novità in materia di Imu e Tasi introdotte in sede di conversione del cosiddetto decreto Crescita (34/2019). 


Dichiarazioni Imu e Tasi. Il contribuente è obbligato ex lege a presentare la dichiarazione entro un termine perentorio, che attualmente è fissato per l’Imu al 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui è divenuto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile. Mentre per la Tasi lo stesso termine decorre dall’inizio della detenzione di locali e aree. Per le denunce c’è un termine unico. Con la modifica normativa le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione di locali e aree. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli obbligati. All’imposta sui servizi indivisibili si applicano le stesse regole stabilite per l’imposta municipale. Come per l’Imu, anche per la Tasi, la dichiarazione non va presentata se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificarne il corretto adempimento. Per la dichiarazione Tasi può essere utilizzato lo stesso modello approvato per l’Imu.


Comodato d’uso. Il dl Crescita esonera i titolari degli immobili dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e dall’attestazione dei requisiti di legge, al fine di fruire dell’agevolazione Imu per gli immobili concessi in comodato. L’articolo 13 del dl 201/2011 per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al 50 per cento. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È richiesto che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all’immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia, tra quelli adibiti a uso abitativo, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Non occorre più, come in passato, che il titolare attesti il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune. 


Va ricordato che l’articolo 1, comma 1092, dell’ultima legge di Bilancio (145/2019) ha esteso l’agevolazione Imu al coniuge del comodatario in caso di morte dello stesso, ma solo se vi è la presenza di figli minori. Il beneficio fiscale si applica anche alla Tasi, considerato che per i due tributi l’imponibile si calcola nello stesso modo. Di recente la Cassazione (ordinanza 5529/2019) ha chiarito che il proprietario di un immobile non può avere diritto all’esenzione dalle imposte locali se lo ha dato in comodato gratuito ai figli minori. Non è pensabile né credibile che due figli minori, di 5 e 11 anni, possano vivere da soli, ancorché abbiano la residenza anagrafica nell’immobile. L’agevolazione non spetta neppure se l’immobile viene concesso in comodato al coniuge, perché non è annoverabile tra i parenti in linea retta.


Beni merce. A partire dal 2022 i beni merci delle imprese destinati alla vendita, che già godono dell’esenzione Imu, non saranno più soggetti neppure al pagamento della Tasi. Questa misura ha poco senso, specialmente perché l’agevolazione non ha effetti immediati, se si considera che, molto probabilmente, dal prossimo anno la Tasi sarà accorpata all’Imu, come più volte è stato annunciato. Ciò comporta che l’esenzione dal 2022 non troverebbe mai applicazione. L’articolo 2 del dl 102/2013 ha stabilito che i beni merce delle imprese non pagano l’Imu. L’agevolazione è condizionata dal fatto che gli immobili non siano locati. Se dati in affitto anche per un breve periodo perdono lo status imposto dalla norma di legge. Le imprese edilizie non pagano l’Imu per i fabbricati invenduti. I cosiddetti beni merci sono stati esentati dall’imposta municipale, ma sono ancora oggi soggetti al pagamento dell’imposta sui servizi indivisibili. Il dl crescita estende il beneficio fiscale all’imposta sui servizi indivisibili, sebbene solo dal 2022. In effetti, non ha alcun senso assoggettare questi immobili alla Tasi, il cui gettito è destinato a finanziare i servizi forniti dall’ente (trasporto locale, illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico e così via), dei quali gli stessi immobili per la condizione in cui si trovano non possono fruirne. 


È imposto, però, ai titolari di presentare una dichiarazione nella quale devono attestare il possesso dei requisiti e devono elencare dettagliatamente gli immobili che hanno diritto a fruire dell’esenzione, indicando i relativi identificativi catastali. 


Agevolazioni società agricole. Il dl Crescita riconosce le agevolazioni Imu sui terreni anche alle società agricole, e non solo alle persone fisiche, e lo fa con una norma di interpretazione autentica, che per sua natura ha efficacia retroattiva. In realtà, più che di un riconoscimento si tratta di una conferma, poiché in vigenza dell’Imu nessuno ha mai dubitato del fatto che le società agricole avessero diritto a fruire di un trattamento agevolato. L’articolo 13 del dl «Monti» (201/2011) ha riconosciuto i benefici a coloro che possiedono la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di cui al decreto legislativo 99/2004. Nozione giuridica nella quale rientrano non solo le persone fisiche, ma anche le società, in qualsiasi forma costituite. Gli unici dubbi hanno riguardato l’Ici fino al 2011, considerato che la Cassazione ha cambiato più volte idea sulle agevolazioni fiscali per le società agricole. Anche di recente è tornata sui propri passi. Dopo aver negato in precedenza il trattamento agevolato per le attività agricole svolte in forma societaria, con la sentenza 11415 del 30 aprile 2019 ha affermato che le agevolazioni Ici vanno riconosciute agli imprenditori agricoli che esercitano l’attività in forma societaria anche prima del 2012. Si applicano anche alle società e non solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Questa regola vale a maggior ragione per l’Imu.


Va ricordato che il terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole non è soggetto all’Imu come area edificabile, anche se il bene è qualificato come tale dal piano regolatore comunale. Inoltre, gli imprenditori agricoli hanno diritto alle riduzioni d’imposta, in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/1992.


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