Riscritta l’agenda fiscale 2019

Pagina a cura
di Duilio Liburdi 
e Massimiliano Sironi


Pagamenti a settembre e dichiarazioni a novembre: la prima scadenza vale solo per il 2019, mentre per la seconda si tratta di una nuova data a regime. La conversione in legge del dl 34 del 2019, il cosiddetto decreto Crescita, ha rimodulato gli adempimenti fiscali per il 2019 tenendo conto, da un lato, della introduzione degli Isa come strumenti «sostitutivi» degli studi di settore e, dall’altro, identificando un maggior termine per gli adempimenti dichiarativi. È chiaro che l’aspetto di maggiore rilevanza riguarda i pagamenti delle imposte in quanto, evidentemente, questo rappresenta l’adempimento preliminare rispetto a quello dichiarativo. La prima osservazione riguarda il fatto che la proroga dei versamenti di imposta di cui all’articolo 12-quinquies della legge riguarda solo coloro che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soggetti a cui il reddito d’impresa ricadente nell’ambito Isa è imputato per trasparenza. 


Per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli indicatori, il nuovo termine viene fissato al 30/09/2019 per tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e per quelli relativi alle imposte dirette, all’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’art. 17 dpr n. 435/2001, all’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019. 


Conseguentemente, si deve individuare la categoria dei soggetti esclusi dalla stessa che, dunque, devono osservare i termini di pagamento delle imposte fissati dall’articolo 17 del dpr n. 435 del 2001 e cioè il 1° luglio 2019 con maggiorazione dello 0,4% nel caso il versamento venga effettuato entro i 30 giorni successivi. Posto che la formulazione letterale dell’emendamento (che ammette al beneficio del maggior termine di versamento) indichi come requisito lo svolgimento di un’attività economica per la quale risultino approvati gli Isa, sussisteva il dubbio sulla possibilità di usufruire della proroga da parte, ad esempio, dei contribuenti forfetari per il 2018. 


Il dubbio è stato risolto dalla risoluzione n. 64 dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019, nella quale si afferma che la proroga non opera soltanto per i soggetti che dichiarano ricavi di ammontare superiore a quelli previsti per gli Isa. L’Agenzia, dunque, assume una posizione identica a quanto avvenuto con le passate proroghe, che prevedevano esplicitamente anche una menzione per i soggetti esclusi da studi di settore (cfr. Dpcm 15/6/2016 – art. 1, comma 2). 


Ulteriore tema sul tappeto è quello dei versamenti rateizzati, considerato come, naturalmente, il fatto che la scadenza sia a settembre comporta la riduzione del numero di rate che è possibile pagare ai fini del saldo di imposta e del primo acconto e che saranno dunque un massimo di tre. Peraltro, anche il versamento differito con maggiorazione dello 0,40% risulterebbe precluso per i soggetti che usufruiscono della proroga. Ciò in quanto la maggiorazione dello 0,4% prevista per i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria sarebbero di fatto «assorbiti» dalla proroga. Ulteriore questione è quella relativa alle somme che rientrano nell’ambito di applicazione della proroga al 30 settembre. Un primo riferimento contenuto nella legge riguarda tutti i versamenti dovuti da dichiarazione: oltre alle imposte sui redditi, godono del posticipo anche eventuali imposte sostitutive da dichiarazione (si pensi a un contribuente Isa che ha un reddito da fabbricato in cedolare secca), addizionali regionale e comunale Irpef, Ivi, Ivafe, contributi Inps commisurati in base al reddito dell’attività economica nonché, si ritiene, anche il contributo annuale alla Cciaa. Anche il versamento del saldo annuale Iva effettuato in forma rateale risulterebbe prorogato per le scadenze comprese tra il 30/06 e il 30/09. Da ultimo si segnala che sono escluse le seconde e terze rate per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali di terreni e partecipazioni (i cui termini rimarrebbero perciò invariati), la cui prima rata è stata pagata in precedenti periodi d’imposta.


© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post