Evasione Iva, occhio alla soglia

di Debora Alberici*


L’imprenditore già condannato una volta per evasione Iva può comunque essere assolto se la soglia di punibilità è stata superata di poco.


Ad aprire la possibilità di non rispondere dell’illecito fiscale anche ai recidivi è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28573 del 2 luglio 2019, ha accolto l’ultimo motivo di ricorso presentato da un manager di Bologna. 


La vicenda riguarda il vertice di un’azienda che aveva evaso l’Iva per un importo pari a 256 mila euro. Aveva quindi superato la soglia di punibilità solo di poche migliaia di euro.


Il Tribunale e la Corte d’appello lo avevano condannato. Lui ha presentato ricorso al Palazzaccio facendo leva sulla speciale tenuità del fatto, negata in sede di merito per via di una vecchia condanna sempre per illeciti fiscali.


La terza sezione penale ha ribaltato il verdetto riconoscendo la causa di non punibilità. In particolare gli Ermellini hanno motivato la loro scelta rilanciando un principio espresso dalle Sezioni unite della stessa Cassazione – sentenza n. 13681 del 2016 – secondo cui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. In motivazione, la Corte ha chiarito l’abitualità sussiste solo se l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.


Nell’affermare questo principio il Collegio di legittimità ha poi ribadito che non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti della società, anche la sanzione tributaria.


Le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie sono state disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica: sono dunque insussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post