Crediti Iva, per gli Isa semplificazioni al futuro
Roberto Rosati
Semplificazioni sui crediti Iva al futuro per i contribuenti che conseguono un punteggio Isa pari o superiore a otto nell’anno d’imposta 2018: i vantaggi riguarderanno infatti il credito del periodo d’imposta 2019 e quelli trimestrali del 2020. Con almeno nove punti, però, scatta già nel 2018 l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione del credito risultante dalla dichiarazione presentata nel 2019 per il 2018. Sono gli effetti delle norme del dl n. 50/2017, che ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle relative disposizioni di attuazione varate dall’agenzia delle entrate con il provvedimento del 10 maggio 2019.
Il comma 11 del citato articolo 9-bis, in particolare, riconosce una serie di benefici ai contribuenti più affidabili, demandandone all’agenzia delle entrate la graduazione in ragione dei diversi livelli di affidabilità risultanti dagli indicatori.
Al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale, il comma 9 prevede che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché del volume d’affari Iva. Quest’ultima deve essere calcolata applicando a detti componenti, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. È però fatta salva la possibilità di calcolare l’imposta diversamente, con onere di prova.
La dichiarazione di questi componenti «fittizi» non comporta applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del dlgs n. 241/97.
Relativamente al periodo d’imposta 2018, quindi, il termine per il versamento è il 30 settembre 2019 (art. 12-quinquies, comma 3, dl 34/2019, inserito dalla legge n. 58/2019). Il versamento dell’Iva deve essere eseguito tramite modello F24 con il codice tributo 6494, già utilizzato per il versamento dell’imposta dovuta per l’adeguamento agli studi di settore (risoluzione n. 48/2019). Come già previsto per tale adeguamento, il maggior volume d’affari e la relativa Iva dovranno essere indicati nel quadro RQ del modello Redditi 2019 e non nella dichiarazione annuale Iva.
Venendo ai benefici connessi al grado di affidabilità per l’anno 2018, il citato provvedimento dell’agenzia riconosce al contribuente con almeno 8 punti:
– l’esonero dal visto di conformità per la compensazione, fino a 50 mila euro annui, del credito Iva della dichiarazione 2020 per l’anno 2019 e dei crediti dei primi tre trimestri 2020;
– l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, fino a 50 mila euro annui, del credito Iva della dichiarazione 2020 per l’anno 2019 e dei crediti dei primi tre trimestri 2020;
– l’esonero dal visto di conformità per la compensazione, fino a 20 mila euro annui, dei crediti sulle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap per il periodo d’imposta 2018;
– l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Con un punteggio di almeno 8,5 scatta anche l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Con almeno nove punti, infine, scatta l’esclusione dall’applicazione della disciplina sulle società non operative, nonché dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito accertabile non superi di due terzi quello dichiarato.
Va evidenziato che, in caso di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal dlgs n. 74/2000, non spettano, nel corrispondente periodo d’imposta, i benefici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del predetto comma 11, vale a dire:
– la disapplicazione della normativa sulle società non operative;
– l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– l’anticipazione dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti dei redditi d’imposta e di lavoro autonomo
– l’esclusione dall’accertamento sintetico.
Le violazioni penali non pregiudicano invece le suddette semplificazioni in materia di gestione dei crediti.
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