Imu «strumentale», la deducibilità resiste alla Consulta
Legittimo lo «sconto» sui fabbricati di imprese e professionisti
La legittimità della parziale deducibilità dalla base imponibile Ires o Irpef dell’Imu versata da imprese e professionisti sugli immobili strumentali passa indenne il giudizio di costituzionalità. La Corte Costituzionale (con sentenza 163/2019 depositata ieri) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011 sollevata dalla Ctp di Parma con ordinanza 182/2018 e con la “gemella” 271/2018. I giudici di merito avevano, infatti, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata nell’ambito del giudizio sul rimborso d’imposta per gli anni dal 2012 al 2014. Ricordiamo che fino al 2012 l’articolo 14 del Dlgs 23/11 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi e dall’Irap. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 75 e 716, della legge 147/13) ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il solo periodo d’imposta 2013) dalle imposte sui redditi (no Irap) e relativamente agli immobili strumentali, norma in vigore fino al 2018. Già con il comma 12 della legge 145/18 era stato previsto un incremento del beneficio al 40% per il 2019, poi riformulato dall’articolo 3-bis del decreto crescita 34/19, il quale, dopo la conversione in legge 58/19, prevede la seguente deduzione graduata:
50% per il periodo d’imposta 2019;
60% per i periodi 2020 e 2021;
70% per il periodo 2022;
100% a decorrere dal periodo 2023 (quest’ultima è la novità introdotta in sede di conversione).
Secondo i giudici parmensi, la parziale indeducibilità finiva per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale. Se la forfetizzazione della deduzione, in altre situazioni, può essere giustificabile a fronte di un potenziale utilizzo promiscuo del bene o della facilità di accertamento, nel caso di specie non si fonda su alcun collegamento aritmetico o logico, anche vago, divenendo arbitraria.
La Consulta si limita ad osservare che il contenzioso esaminato dalla Ctp di Parma riguardava il triennio 2012-2014, contrassegnato, come anticipato, da tre differenti quote di deducibilità, mentre l’ordinanza si limitava a censurare la sola deducibilità del 20%.
Tanto basta per dichiarare inammissibile la questione di legittimità, senza rinviare gli atti al giudice rimettente, come sarebbe accaduto se la nuova, più ampia deducibilità prevista dal legislatore fosse stata applicabile retroattivamente. Del resto, sarebbe stato forse difficile “difendere” la ratio della legittimità di una parziale deducibilità che il Parlamento ha appena deciso di eliminare gradualmente perché, a tutta evidenza, considerata “punitiva” per beni produttiva, senza dimenticare che la Tasi è integralmente deducibile ai fini Irpef/Ires. Ed ora che il problema è, seppure nell’arco di cinque anni, destinato a risolversi, è presumibilmente sembrato più opportuno non originare difficili e costose procedure di rimborso.
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Giorgio Gavelli

