E-fattura e corrispettivi al fisco entro 12 giorni dall’operazione

Pagine a cura 
di Franco Ricca


Operazioni Iva al fisco entro 12 giorni dalla loro effettuazione: questo, dopo la conversione del «decreto crescita», il termine entro il quale imprese e professionisti debbono trasmettere all’agenzia delle entrate la fattura elettronica o, per le cessioni e prestazioni non soggette a fatturazione, i dati dei corrispettivi giornalieri. 


Cominciamo dal primo adempimento, che con oltre un miliardo di file tramessi da parte di 3,3 milioni di operatori (comunicato dell’agenzia del 2 luglio scorso) ha oramai superato la fase di rodaggio. La novità dell’ultima ora, oltre all’estensione della modalità elettronica agli adempimenti connessi agli scambi con la repubblica di San Marino, prevista dall’articolo 12 del dl 34/2019, che necessita di provvedimenti attuativi, riguarda il momento di emissione della fattura c.d. immediata: è stato finalmente (re)introdotto, dopo quasi mezzo secolo, un lasso di tempo per la materiale esecuzione dell’adempimento. 


In base al previgente testo del comma 4, primo periodo, dell’art. 21, dpr n. 633/72, la fattura doveva essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato a norma dell’art. 6 del dpr 633/72 (es. consegna dei beni mobili, pagamento della prestazione). L’obbligo, pertanto, doveva essere assolto entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione (circolare n. 225/1996). Erano (e sono) fatte salve le ipotesi di fatturazione differita di cui al successivo quarto periodo del medesimo comma 4, delle quali si dirà oltre. L’art. 11 del dl 119/2018 ha modificato la disposizione, con effetto dal 1° luglio 2019, stabilendo che la fattura (c.d. immediata) va emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il termine è stato poi allungato a 12 giorni con l’articolo 12-ter del dl n. 34/2019, aggiunto dalla legge di conversione n. 58/2019. Non essendo prevista una specifica decorrenza, quest’ultima modifica dovrebbe avere effetto dal 30 giugno scorso, giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 58 nella G.U. (e non dal 1° luglio, che rappresentava invece, ai sensi del comma 2 dell’art. 11, la data di efficacia della precedente modifica).


Il termine di emissione non impatta comunque con la liquidazione dell’imposta: l’articolo 23 del dpr n. 633/72 stabilisce infatti che le fatture devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione, sicché l’Iva va comunque contabilizzata in tale mese.


Tempi più lunghi in ipotesi specifiche. Il quarto periodo del comma 4 dell’art. 21, alle lettere a), b), c) e d), contempla alcune deroghe al principio secondo cui la fattura deve essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Vediamole. 


a) La fattura differita


Per le cessioni di beni la cui spedizione o consegna risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare le parti dell’operazione, avente le caratteristiche di cui al dpr n. 472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. Ovviamente la fatturazione differita può avvenire con frequenze inferiori al mese, per esempio settimanali, decadali, ecc., secondo le esigenze delle imprese. 


Anche le fatture differite devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione; anche in questo caso, dunque, il termine per l’emissione non impatta sull’obbligo di contabilizzare l’imposta nel periodo di effettuazione dell’operazione. 


b) La fattura super-differita


In una particolare ipotesi, è possibile differire l’emissione della fattura addirittura alla fine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Questa speciale disposizione si applica soltanto alle cessioni «effettuate a terzi per il tramite del proprio cedente», ossia in un’ipotesi di triangolazione in cui il soggetto A acquista i beni dal fornitore B per rivenderli al cliente C, dando incarico al fornitore B di effettuare la consegna direttamente al proprio cliente, nel rispetto delle condizioni indicate nella circolare n. 288/1998. 


Questa fattura, c.d. «super-differita», deve essere registrata entro 15 giorni dall’emissione e con riferimento al mese di emissione; di conseguenza, diversamente dalla fattura differita di cui alla lettera a), essa comporta lo slittamento della contabilizzazione dell’imposta al mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Le lettere c) e d) prevedono poi un termine specifico per la fatturazione degli scambi di prestazioni di servizi c.d. generiche con soggetti passivi esteri (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Analogo termine è previsto dall’art. 46, comma 2, del dl n. 331/93, per la fatturazione delle cessioni intracomunitarie.


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