Cessioni dei bonus da valutare
di Fabrizio G. Poggiani
La cessione della detrazione per bonus energetico o antisismico, sotto forma di sconto del prezzo pattuito, mette a rischio la sopravvivenza delle piccole imprese artigiane. La detrazione, infatti, può essere richiesta dal cliente al fornitore della prestazione, ma l’artigiano deve valutare con attenzione l’impatto sulla formazione della propria liquidità, con vantaggio per le imprese più strutturate.
Con i commi 1 e 2, dell’art. 10, del dl 34/2019, convertito con modificazioni nella legge 58/2019, il legislatore ha introdotto la facoltà, per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16, dl 63/2013 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Di fatto, il comma 3-ter, consente ai beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori di beni e/o servizi, con l’esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Si tratta delle detrazioni fiscali di cui ai commi da 344 a 347, dell’art. 1, legge 296/2006 e art. 14, dl 63/2013, compresa quella spettante per gli interventi su parti a comune degli edifici condominiali e per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di cui all’art. 16, dl 63/2017. È pur vero che l’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata «d’intesa» (quindi tutto da valutare in caso di disaccordo) con il fornitore e può riguardare sia gli interventi di riqualificazione energetica sia gli interventi antisismici, per l’ammontare pari alla detrazione, ma il fornitore che ha eseguito gli interventi si assume l’anticipazione della detrazione, potendo recuperare quanto scontato al cliente soltanto come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, addirittura in cinque rate annuali, utilizzando la delega modello «F24». Quindi l’idraulico, per esempio, emette la fattura a carico del Sig. Verdi per un lavoro rientrante in quelli appena indicati, magari con detrazione pari al 50%, con fattura di euro 10.000 e Iva al 10%, per un ammontare complessivo pari a 11.000 euro; l’artigiano incassa 5.500 euro, applica uno sconto di euro 5.500 al cliente e recupera questo sconto in cinque anni ovvero in compensazione per euro 1.100 ogni anno, potendo cedere il credito d’imposta soltanto ai propri fornitori e mai agli istituti di credito o ad altri intermediari finanziari.
Di conseguenza, le imprese che potranno sostenere l’onere, avendo liquidità sufficienti, potranno permettersi di presentarsi al cliente proponendo questa soluzione e incentivando l’effettuazione della prestazione, mentre il piccolo artigiano sarà scoraggiato dal proporre questa soluzione e sarà, molto probabilmente, estromesso dal mercato, per effetto di una concorrenza assai distorta.
In attesa del provvedimento direttoriale delle Entrate, da emanarsi entro il prossimo 28 luglio, che dovrà dare effettiva attuazione alle disposizioni in commento, è estremamente chiaro che i vantaggi sono tutti rivolti verso, in primis, quei contribuenti che intendono eseguire gli interventi indicati e potenzialmente oggetto della cessione che, però, non hanno la liquidità necessaria per poterli pagare, ma è altrettanto evidente che saranno agevolate, nella preferenza da parte dell’utenza per l’esecuzione delle opere, le imprese più strutturate e, senza alcun dubbio, con maggiore liquidità e/o accesso al credito. Il recupero in cinque anni non è sostenibile da tutti, con la conseguenza che l’impresa dovrà anche valutare l’impatto in termini di generazione della liquidità tenendo conto che detti lavori, non solo potranno essere incisi da tale cessione, ma anche dalla ritenuta operata dagli intermediari bancari al momento del pagamento della prestazione mediante i bonifici tracciabili, sulla parte restante del corrispettivo, attualmente pari all’8% (circ. 40/E/2010). Proprio ieri Angaisa – Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno – ha diffuso una nota in cui si evidenzia con preoccupazione la norma del dl Crescita: «È evidente che la cessione del credito di imposta potrà essere gestita solamente da pochi operatori, in grado di sopportare gli oneri che inevitabilmente andranno a gravare su tutti gli attori del comparto, a partire dalle migliaia di piccole e medie imprese che non potranno fare da ammortizzatore finanziario. Per questo auspichiamo un’azione congiunta delle principali organizzazioni di settore, volta a ottenere l’abolizione dell’articolo 10».

