I rimborsi Iva in dieci anni

di Emiliano Marvulli 


Termine decennale per il rimborso Iva. Quando il credito Iva sia desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, per il rimborso è superflua la presentazione di una specifica istanza e il credito è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni. Questo il principio reiterato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18110 dello scorso 5 luglio. La controversia verteva sul ricorso avverso il diniego di rimborso Iva notificato dall’Agenzia delle entrate a un imprenditore, respinto in entrambi i gradi di giudizio perché la domanda era stata ritenuta non validamente formulata. 


Il contribuente ha impugnato la decisione d’appello ritenendo che l’istanza di rimborso dovesse ritenersi legittima con la mera presentazione della dichiarazione annuale, anche senza evidenziazione del credito e malgrado l’assenza di una specifica istanza o della presentazione del modulo VR. La Suprema corte ha accolto il motivo di impugnazione e ha reiterato un principio oramai consolidato in tema di Iva. 


A parere degli ermellini, nell’ipotesi in cui il credito Iva «sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria», il contribuente che ne richieda il rimborso non ha l’obbligo di presentare una specifica istanza. L’assenza di tale obbligo specifico, quindi, non rende applicabile il termine decadenziale biennale previsto dal comma 2 dell’art. 21 del dlgs 546 del 1992, con la conseguenza che l’istanza può essere inoltrata oltre i due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto ed entro il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del cc. In buona sostanza l’istanza di rimborso, come più volte affermato dal Collegio di legittimità, costituisce solo un adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso e non integra il fatto costitutivo del diritto. Quindi, al verificarsi delle su richiamate condizioni, deve darsi il via libera al rimborso Iva anche in assenza di una specifica istanza o dell’indicazione del credito nel pertinente campo del modulo VR e il credito resta soggetto alla prescrizione decennale. Avendo il giudice di merito disatteso tali principi, la Corte ha deciso per la cassazione della decisione impugnata dal contribuente con rinvio alla Ctr in diversa composizione.


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