Sconto Imu
ristretto
Debora Alberici
L’agevolazione Imu per la prima casa non scatta sull’immobile abitato da uno dei coniugi dopo la separazione di fatto, a maggior ragione quando la divisione e il trasferimento non sono stati adeguatamente provati. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18367 del 9 luglio 2019, ha respinto il ricorso di una donna che rivendicava il beneficio fiscale sull’immobile nel quale si era spostata dopo essersi allontanata dalla casa familiare. La donna si era allontanata ma era rimasta nello stesso Comune. Dopo aver ricevuto l’accertamento dell’imposta lo aveva contestato sostenendo che l’ufficio non poteva non prendere atto della separazione di fatto e che l’appartamento era stato adibito dalla stessa come sua abitazione principale. Lì la signora aveva addirittura preso la residenza. Ma la circostanza è stata del tutto insufficiente per gli Ermellini che hanno confermato definitivamente la validità dell’atto impositivo. Per farlo la Suprema corte ha attinto alle norme sull’Ici. In sentenza si legge infatti che «In tema d’imposta comunale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del dlgs 504 del 1992, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo». In poche parole il diritto al beneficio sorge solo nel caso in cui la coppia abiti insieme o sia già legalmente separata.
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