Adeguamento agli Isa ad effetto immediato
Andrea Bongi
Adeguamento ai nuovi Isa ad effetto reale. L’indicazione di maggiori ricavi o compensi consente infatti di migliorare fin da subito la posizione del contribuente assicurandogli un punteggio di tranquillità e/o premialità fiscale. Negli studi di settore invece l’inserimento di maggiori ricavi o compensi in dichiarazione consentiva soltanto di essere definiti congrui per adeguamento, lasciando inalterata la posizione critica di partenza dalla quale muoveva il contribuente.
L’effetto reale ed immediato dell’adeguamento ai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale è una delle differenze sostanziali del nuovo strumento di compliance sul quale ha scommesso il legislatore nella definizione degli Isa contenuta nell’articolo 9-bis del dl n.50 del 2017.
In questo senso, come precisato dalla stessa amministrazione finanziaria durante il convegno sui nuovi Isa del 20 giugno scorso, l’adeguamento ai nuovi strumenti ha un effetto «a monte» ossia nella stessa dichiarazione e soprattutto nella qualificazione del contribuente, mentre per gli studi di settore l’adeguamento aveva un effetto «a valle» non mutando la posizione iniziale che rimaneva comunque quella di un soggetto non congruo e/o non normale.
Questo effetto è dunque la diretta conseguenza della logica di premialità che permea il mondo dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità.
Restano tuttavia molte le variabili che devono essere prese in considerazione nel momento in cui il contribuente, assistito dal suo fiscalista di fiducia, è chiamato a valutare la possibilità di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
In questa scelta, spesso non semplice, entrano in campo tutta una serie di fattori alcuni dei quali evidenziano comunque una sorta di continuità applicativa fra i nuovi strumenti e gli studi di settore.
Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, alla necessità di non fermarsi al solo punteggio sintetico di affidabilità fiscale. Se è vero che il rischio di inserimento in liste selettive per future attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, si corre soltanto in caso di punteggio pari o inferiore a sei, è abbastanza ovvio che il giudizio critico del contribuente deve essere rivolto anche ai punteggi conseguiti nei singoli indicatori elementari che hanno concorso alla formazione di tale valore medio.
La valutazione dei singoli punteggi ottenuti è essenziale per almeno due ordini di motivi. Il primo di essi è costituito dalla logica costruttiva che caratterizza i nuovi indicatori. Una criticità in un giudizio intermedio, anche se non in grado di influenzare negativamente un punteggio globale di sostanziale affidabilità del contribuente, potrebbe infatti nascondere criticità gestionali o strutturali che, in una logica futura ripetutasi per più annualità, potrebbero far comunque trapelare un segnale di rischiosità fiscale.
Il secondo motivo di attenzione ai punteggi intermedi ottenuti riguarda la specifica qualità degli stessi. La presenza, tanto per fare un esempio concreto, di un indicatore elementare di anomalia nella formazione del giudizio complessivo risulta essere comunque un elemento di criticità che se non adeguatamente rimosso potrebbe comunque costituire un indicatore segnaletico negativo agli occhi dei funzionari del fisco.
Circa l’entrata in campo degli indicatori di anomalia occorre anche premettere che per molti di essi l’inserimento di maggiori ricavi o compensi in dichiarazione è operazione pressoché ininfluente. L’unico modo per evitare l’abbattimento della media complessiva generata dalla presenza di uno o più indicatori di anomalia consiste nel rimuovere l’anomalia stessa che, nella maggior parte dei casi, non è costituita da un livello troppo basso dei componenti positivi o del reddito dichiarato.
Altra considerazione che dovrà essere effettuata al momento di valutare la opportunità o la necessità di migliorare il proprio punteggio sintetico di affidabilità fiscale riguarda lo stesso modello Isa applicato e l’attendibilità delle stime dallo stesso effettuate.
In questo senso in tutti i casi in cui il contribuente non dovesse riconoscersi nel modello di business assegnatoli dal modello Isa applicato o non dovesse essere in grado di rimuovere una anomalia evidenziata nella griglia delle valutazioni del software di calcolo, l’utilizzo del campo note aggiuntive potrebbe giocare un ruolo centrale a difesa del contribuente dal rischio selezione.
Occhio anche alla «obsolescenza» del modello Isa applicato. A differenza degli studi di settore gli Isa verranno revisionati ogni due anni. Tuttavia già dal prossimo anno molti dei modelli Isa applicati per la prima volta nel 2018 verranno revisionati e sostituiti con altri. Fra quelli oggetto di evoluzione vi sono tutti i modelli Isa delle libere professioni con funzioni di stima basate sulle prestazioni effettuate, tra i quali anche quello dei commercialisti e consulenti del lavoro.
In queste situazioni dovrebbe infatti potersi applicare la stessa logica che ha guidato per anni gli studi di settore, ovvero la possibilità che il modello più evoluto sia da giudicare sempre e comunque più attendibile del suo predecessore.
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