Imposta sostitutiva poco conveniente
Va chiarito se è possibile rateizzare quanto dovuto fino a novembre
La rivalutazione dei beni dell’impresa ha avuto uno scarso interesse ancorché, per le società di capitali, sia stata una giustificazione per rinviare l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Le cause dell’insuccesso sono evidenti. L’imposta sostitutiva dovuta è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni; aliquote non proprio agevolate se si considera che il saldo attivo di rivalutazione a sua volta per essere liberato richiede un affrancamento con un ulteriore 10 per cento. Il versamento delle imposte deve essere effettuato in una rata entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi, quindi per le imprese e società con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% o entro il 30 settembre per i soggetti interessati agli Isa. Non è nemmeno chiaro se sia possibile la rateizzazione fino a novembre. A fronte di un repentino pagamento delle imposte gli effetti della rivalutazione ai fini Irepf/Ires ed Irap vengono rinviati al terzo periodo di imposta successivo. Quindi i maggiori ammortamenti sul valore rivalutato dei beni rileva dal periodo di imposta 2021, mentre ai fini delle plusvalenze in caso di alienazione il maggior valore ha effetto fiscale dal 2022. Nei prossimi due esercizi è possibile e doveroso imputare le imposte anticipate a fronte degli ammortamenti civilistici non deducibili fiscalmente, ma che lo saranno in futuro. Gli effetti della rivalutazione sono anticipati al 2020 solo per gli immobili.

I beni rivalutabili, ad eccezione degli immobili merce, devono essere posseduti al 31 dicembre 2017 o nel bilancio in corso a tale data. Quindi i beni in leasing devono essere stati riscattati entro tale data.

Altro deterrente è l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria che relativamente ai beni materiali ammortizzabili diversi dai beni immobili e da quelli iscritti in pubblici registri, vanno raggruppati in base all’anno di acquisizione e al coefficiente di ammortamento. Questo significa che occorre sottoporre a rivalutazione anche beni per i quali non c’è un effettivo interesse fiscale. Il saldo attivo di rivalutazione se distribuito concorre a formare il reddito imponibile della società. Per evitarlo è possibile versare il 10% di imposta sostitutiva sull’ammontare lordo della rivalutazione anche se contabilizzata al netto delle imposte sostitutive sulla rivalutazione. Tale ulteriore onere tributario non è dovuto soltanto dai contribuenti in contabilità semplificata che non avendo il bilancio non devono imputare il saldo attivo fra le riserve. Insomma, troppi orpelli per immaginare un successo.

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