Bonus prima casa anche su più unità

L’applicazione dell’aliquota agevolata per l’abitazione principale stabilita ai fini delle imposte comunali sugli immobili può essere prevista anche per il contemporaneo utilizzo di più unità abitative come «prima casa». Si tratta del principio stabilito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 17015/2019. A proporre ricorso era stato un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte nella quale era risultato soccombente rispetto all’opposizione già spiegata in primo grado avverso diversi avvisi di accertamento in rettifica, liquidazione e irrogazione sanzioni emessi dal comune di Castagneto Po per Ici 2010 e 2011 e Imu 2012 e 2014. Tali recuperi impositivi, infatti, non tenevano conto del fatto che, come aveva rappresentato e riproposto il contribuente nel ricorso, l’omesso pagamento di quegli importi era dovuto all’avvenuta riunione delle due unità abitative: quella propria del contribuente e quella precedentemente appartenuta al defunto padre e pervenuta in successione. La Corte adita ha sul punto affermato, concordando con gli assunti di parte ricorrente, che effettivamente la sentenza della Ctr aveva erroneamente statuito in violazione dell’art. 8 comma 2 del dlgs 504/92 laddove stabiliva che per l’applicazione delle agevolazioni «prima casa» fosse necessario «l’unitario accatastamento degli immobili». Dalle normative di cui al predetto articolo 8 del dlgs 504 ma anche dal dlgs 446/97, all’art. 59, lettera e), si evince un riferimento di quelle agevolazioni alla «abitazione principale» che viene dalla Corte inquadrato come un concetto che, in primis, deve prevedere anche come tali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, di modo che irrilevante risulterà necessariamente collegare la nozione di abitazione principale a quella di unica unità immobiliare. In tal modo il contribuente può usufruire dell’agevolazione anche se più di un immobile risulta adibito ad abitazione principale ovvero sia da considerare tale perché concesso in uso gratuito a parenti. Sulla scorta di tali osservazioni la Cassazione ha stabilito che il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente legato a una unicità dell’unità immobiliare o alla necessaria iscrizione nel catasto edilizio, elementi, questi, che se ritenuti indispensabili dal comune impositore, contrastano con la ratio stessa della normativa di favore.
Nicola Fuoco
(…) Va accolto il primo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc («violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma II del dlgs 30/12/1992 n. 504») per aver affermato, in relazione all’imposta Ici, che «l’unitario accatastamento degli immobili» fosse necessario per l’applicazione delle agevolazioni riguardanti l’abitazione principale;
il concetto di «abitazione principale», quindi, non risulta necessariamente legato a quello di «unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio» (poi «catasto dei fabbricati») né, di conseguenza, limitato a una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale «abitazione principale» dell’immobile nel suo complesso; in tale contesto normativo l’accatastamento unitario ritenuto dal comune necessario per l’applicazione delle «agevolazioni tributarie riguardanti i tributi che qui occupano Ici e Imu» si rivela mero escamotage fattuale, non rispettoso dell’evidenziata finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad «abitazione principale», confermata dalla previsione («a decorrere dall’anno 2008») dell’esenzione totale dell’imposta de qua sull’abitazione principale, disposta dal dl 21 maggio 2008, n. 93, art. 1;
di conseguenza, essendo pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte (cfr. 9030/2017, 15198/2014, 4739/2008, 24986/2006) in tema di agevolazioni c.d. per l’acquisto della «prima casa», previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, mutatis mutandis, deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come «abitazione principale» non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, sempre che (cfr. analogamente, per l’agevolazione «prima casa», Cass. n. 563/1998) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova dell’effettivo, utilizzazione ad «abitazione principale» dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità (cfr. Cass. n. 3393/2010);(…)

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