Pace fiscale al suo secondo atto

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di Giuliano Mandolesi


Il decreto Crescita dà ufficialmente il via al secondo atto della rottamazione ter e del cosiddetto saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, segnando l’inizio di quella che è una riapertura dei termini (e non una proroga) per l’invio delle nuove istanze che potranno essere presentate all’Agenzia delle entrate riscossione entro il 31 luglio prossimo.


La differenza tra proroga e riapertura dei termini non è cosa di poco conto.


Come infatti specificatamente indicato nel cosiddetto dl crescita, il decreto legge 34 del 30/4/2019 convertito nella legge 58 del 28 giugno 2019, all’articolo 16-bis comma 1, contrariamente a quanto sarebbe previsto in caso di proroga, potranno essere oggetto di questa nuova fase della definizione agevolata (la rottamazione) e del saldo e stralcio unicamente i debiti che non sono stati inseriti nelle dichiarazioni di adesione presentate lo scorso 30 aprile.


Altra indicazione decisiva, che di fatto marca ulteriormente che la disposizione è di una riapertura dei termini, è che come dettato dal comma 3 lettera a) sempre dell’articolo 16-bis del dl crescita, saranno considerate valide anche le dichiarazioni di adesione ai due istituti presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 34/2019. 


In poche parole chi, per dimenticanze o perché magari in assenza dell’Isee in caso di saldo e stralcio, dovesse aver inviato la domanda di adesione dopo la data di scadenza del 30 aprile non avrà l’onere di ripresentare alcuna istanza ma sarà in automatico rimesso «in bonis» e non dovrà fare altro che attendere l’invio della comunicazione delle somme dovute entro il 31 ottobre 2019.


Le novità per la rottamazione ter. Il dl crescita non cambia l’impianto normativo della definizione agevolata delle cartelle esattoriali e i contribuenti potranno dunque rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. 


A cambiare è però necessariamente il piano rate.


Il decreto fiscale (dl 119/2018), infatti, per aumentare la performance e l’attrattiva del condono sulle cartelle esattoriali aveva previsto l’ampliamento del periodo temporale per i pagamenti portandolo a cinque anni (rispetto ai 7 mesi circa previsti per la rottamazione bis) e con 18 rate stabilite, la prima in scadenza il 31 luglio.


Coincidendo la prima rata in scadenza con il termine di presentazione delle domande, per questo secondo atto sarebbe stato impossibile riprogrammare le 18 rate coincidenti con i rottamati ter della prima edizione.


Dunque, il legislatore, per coloro che presenteranno domande entro il 31 luglio prossimo ha previsto un nuovo piano rate con 17 scadenze al posto delle precedenti 18 la prima con termine di pagamento della prima o unica rata previsto per il 30 novembre 2019.


Come indicato nel comma 1 lettera b) numero 2, in caso di scelta di pagamento rateale, la prima rata in scadenza il 30 novembre sarà pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.


Non cambia neanche il «costo» della rateizzazione e, come previsto per la Ter, anche in questo caso il tasso di interessi resta invariato al 2%, percentuale ridotta rispetto al 3,5% della definizione bis delle cartelle che decorrerà a partire dall’1 dicembre 2019.


Come per tutte le precedenti edizioni delle rottamazioni in caso di esercizio della facoltà di accedere alla definizione, la dichiarazione resa (la nuova e non quelle precedentemente presentate entro il 30 aprile) può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019. 


Confermato in toto il saldo e stralcio. Il saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà, disciplinato dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 198), e il cui termine è anch’esso scaduto il 30 aprile 2019, viene confermato in toto e nessun cambiamento è stato stabilito.


Entro il 31 luglio 2019 quindi, le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, potranno definire in forma ridotta i propri carichi fiscali e previdenziali senza corrispondere sanzioni e interessi di mora e pagando solo una percentuale dell’importo dovuto che varia dal 16 al 35%. 


Essendo l’intento del legislatore quello di «puntare» a contribuenti che hanno comunque presentato le dichiarazioni dei redditi ma che per carenza di liquidità non hanno versato le relative imposte, il condono è applicabile unicamente ai carichi derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


La situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e dunque l’accesso allo stralcio è riservato solo ai contribuenti con l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20 mila euro.


Le percentuali dello stralcio del tributo (o contributo previdenziale) sono stabilite con le seguenti modalità: 


• 16%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;


• 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;


• 35%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.


I contribuenti che presenteranno la domanda avranno la risposta dall’Agenzia delle entrate – riscossione entro il 31 ottobre 2019 e potranno pagare in unica soluzione il 30 novembre oppure con rate pari a: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.


Un’occasione persa. La riapertura dei termini rappresenta per molti aspetti un’occasione persa. Se da un lato il legislatore mira a un ripescaggio delle cartelle esattoriali non rottamate o stralciate entro il 30 aprile scorso puntando a raggiungere quasi i due milioni di adesioni dall’altro, con il dl crescita, si poteva consentire ai contribuenti di modificare precedenti domande presentate e alleggerire la durissima disposizione che in caso di non definizione della rottamazione o saldo e stralcio vieta la possibilità e di rateizzare i debiti non condonati con nuovi piani di rateizzazione (ordinari e non da condono).


Secondo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 3 del dl 119/2018, infatti, a differenza di quanto previsto nelle precedenti edizioni delle rottamazioni, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione e in tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto ed il pagamento non può essere rateizzato.


Sebbene l’Agenzia delle entrate riscossione dia la possibilità sempre entro il 31 luglio di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella «Comunicazione delle somme dovute» resta il divieto di rateizzare in maniera ordinaria le restanti cartelli cosa che involontariamente arreca un danno non solo ai contribuenti ma anche all’erario stesso. 


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